Con le nuove norme anche l’infermiere può svolgere il ruolo di Consulente Tecnico d’Ufficio o Perito nell’ambito dei procedimenti civili o penali aventi ad oggetto casi di “malasanità”
Sia nell’ambito del processo civile che di quello penale, il Giudice può avvalersi dell’ausilio di un esperto, qualora la decisione di una causa richieda il possesso di particolari conoscenze tecnico-scientifiche in una determinata materia. Tale figura prende il nome di Perito in sede penale e di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) in sede civile. Le due parti in causa nel processo (il paziente e l’operatore sanitario) possono anch’esse avvalersi di un loro consulente che per entrambi prende il nome di Consulente Tecnico di Parte (CTP). Ricordiamo che in sede penale il giudice si occupa di stabilire se un dato professionista ha commesso un reato mentre in sede civile si occupa di accertare un eventuale danno ai fini del risarcimento. Gli operatori sanitari, in caso di danno involontario al paziente, rispondono in sede penale per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose mentre in sede civile per danno biologico e danno da morte. Continua a leggere Anche gli infermieri consulenti nei giudizi per “malasanità”