Uno dei punti essenziali del sistema del sistema di Prevenzione e Protezione aziendale è quello relativo ai rischi che i lavoratori corrono negli ambienti di lavoro, della loro individuazione e valutazione e delle conseguenti misure preventive e protettive messe in atto
Il D.Lgs 81/2008,[1] entrato in vigore il 15 maggio 2008 per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la valutazione dei rischi e la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) definito anche “mappatura dei rischi”. Questo è uno dei due obblighi del Datore di lavoro non delegabili (l’altro è la nomina dell’RSPP, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). Non delegabile vuol dire che ha l’obbligo di firmarlo prendendosi la responsabilità del suo contenuto. Il documento deve riportare la valutazione di tutti i rischi esistenti in azienda e deve essere rielaborato in occasione di modifiche significative all’organizzazione del lavoro, di adeguamento tecnologico o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi in collaborazione con l’RSPP e il medico competente previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Normativa
Il datore di lavoro che non osservi le disposizioni normative previste dal D.Lgs 81/2008 va incontro, in caso di esito fatale per il lavoratore in violazione della disciplina antinfortunistica, al reato di omicidio colposo.[2] In particolare l’articolo 589 del Codice Penale stabilisce che: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni…”.
Anche le lesioni personali colpose gravi o gravissime sono punite severamente se commesse in violazione della normativa sugli infortuni sul lavoro. In particolare, la pena per la lesione grave è quella della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 500 a 2.000 euro. La pena per la lesione gravissima, invece, è quella della reclusione da uno a tre anni. In entrambi i casi il reato è procedibile d’ufficio, cioè senza bisogno di querela da parte del lavoratore.[3]
Definizione di rischio
La definizione di rischio è contenuta all’art. 2 del decreto sopracitato ed è definita come la combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa. Per misurare i rischi è necessario attribuire un valore alle due dimensioni che lo definiscono, la frequenza e la gravità. Definire la frequenza di un rischio significa stimare il numero delle volte che l’evento sfavorevole si verifica in un dato periodo di tempo. Individuarne la gravità comporta la quantificazione dell’entità del danno una volta che l’evento si è verificato. Il rischio, come detto, sarà il risultato della combinazione dei due valori (frequenza e gravità) secondo la formula:
R = PXG dove R=rischio, P=probabilità di accadimento, G=gravità delle conseguenze dell’evento.
La valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi è l’individuazione dei possibili rischi ai quali possono incorrere i lavoratori adibiti ad una certa mansione che possono essere di tipo fisico, chimico, biologico, da movimentazione dei carichi, da videoterminali, incendio, ecc. La valutazione dei rischi è finalizzata a:
- individuare i rischi per la salute, che potrebbero causare infortuni e malattie professionali, presenti nella propria azienda;
- definire le modalità adeguate per eliminarli o gestirli cioè ridurli per quanto possibile;
- fornire a tutti i soggetti coinvolti i mezzi, gli strumenti, le informazioni, la formazione e l’addestramento adeguati a tutelare la salute durante l’attività lavorativa.
Secondo il D.Lgs 81/2008 il datore di lavoro deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi dei lavoratori esposti a rischi particolari come le lavoratrici in stato di gravidanza, i rischi connessi a differenze di genere, età, oltre che i rischi collegati allo stress lavoro-correlato.
Modello per la valutazione dei rischi
In tutte le fasi di una progettualità l’andamento è sempre ciclico e presuppone un punto di partenza. Ad esempio nel “Risk Management” si parte dall’errore, nel “Problem Solving” dal problema, nella “Ricerca” dall’osservazione di un fenomeno, nella “Qualità” dall’attività che deve essere migliorata. Il modello di riferimento è quello del miglioramento continuo della qualità di Deming o ciclo PDCA,[4] composto quattro fasi:
1. Plan (pianifica) – identificazione del problema e delle sue cause con pianificazione delle azioni correttive (cosa fare e come farlo)
2. Do (fai) – preparazione ed applicazione delle azioni precedentemente pianificate (fai-esegui quanto pianificato)
3. Check (controlla) – la verifica e il confronto con gli obiettivi attesi (controlla se sia stato fatto quanto pianificato)
4. Act (agisci) – è l’ultima fase del ciclo. In essa viene verificato quanto ottenuto in termine di risultato.
Anche la valutazione del rischio segue questo principio applicando alla sicurezza aziendale il modello per il miglioramento continuo della qualità di Deming. La valutazione dei rischi sarà pertanto costituita di quattro fasi fondamentali, ognuna delle quali preliminare alla successiva:
1. fase conoscitiva
2. fase di valutazione dei rischi
3. fase di definizione delle misure di prevenzione e protezione
4. Attuazione delle misure di controllo sugli interventi.
1 – Nella prima fase si procede all’individuazione di tutti i rischi e pericoli ragionevolmente prevedibili derivanti dall’attività svolta. I principali rischi e pericoli professionali noti nel settore sanitario comprendono i rischi biologici, muscoloscheletrici, psicosociali e chimici. I lavoratori interessati sono identificati in relazione ai fattori di rischio evidenziati ed ai rischi specifici ai quali sono esposti in virtù delle mansioni da loro svolte.
2 – A seguito dei risultati della fase precedente viene prodotta una classifica in base a cui si stabilisce l’ordine degli interventi da eseguire.
3 – In base alle priorità stabilite in precedenza, alle informazioni che si possono acquisire dalle esperienze passate o dalla bibliografia e alle informazioni relative al luogo oggetto della valutazione, si scelgono degli interventi che devono essere efficaci, efficienti e adatti al contesto in cui devono essere applicati.
4 – Una volta messi in pratica gli interventi, deve essere controllata periodicamente la loro effettiva efficacia, con controlli statistici, ambientali, biologici, ecc. cosi da poter prendere in considerazione eventuali miglioramenti o altri accorgimenti da prendere.
In un altro articolo abbiamo visto quali sono i profili di responsabilità in ordine alla mancata verifica dei dispositivi medici e apparecchiature elettromedicali da parte dell’operatore sanitario (qui).
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BIBLIOGRAFIA
- Decreto Legislativo 09-04-2008, n. 81. Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gazzetta Ufficiale n. 101, S. O. 108, 30 aprile 2008
- Pandolfi F. “Infortuni sul lavoro: il documento di valutazione dei rischi“. Articolo pubblicato sul portale giuridico “Studio Cataldi” e disponibile al seguente link
- Zeppilli V. “Art. 590 c.p. e infortunio sul lavoro“. Articolo pubblicato sul portale giuridico “Studio Cataldi” e disponibile al seguente link
- Ishikawa, Guida al controllo della qualità, Franco Angeli editore. Milano, 1988