Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (SGSL) ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità nelle strutture sanitarie
Il D.Lgs 81/2008,[1] contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, assegna al datore di lavoro gli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Nelle Aziende Sanitarie il datore di lavoro è rappresentato dal Direttore Generale. La responsabilità del Direttore Generale non può essere mai esclusa laddove si tratti di adempimenti imposti ad esso in via esclusiva e quindi non delegabili, come la prevenzione degli infortuni.[2]
Il datore di lavoro che non osservi le disposizioni normative previste dal D.Lgs 81/2008, va incontro, in caso di esito fatale per il lavoratore in violazione della disciplina antinfortunistica, al reato di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, reati sanzionati molto severamente dal punto di vista penale.[3][4]
Come tutelare operatori e dirigenza?
L’ultimo triennio ha visto aumentare di un terzo il numero delle aziende che hanno scelto di certificare il proprio sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le aziende che hanno adottato un modello di gestione integrata della sicurezza hanno conseguito una riduzione del numero di infortuni del 16%.[5]
In Sanità gli ambienti e le prassi non sicure per i lavoratori producono sempre effetti negativi sulla qualità e sicurezza delle prestazioni effettuate. Un ambiente sicuro, e “percepito” come tale da lavoratori, pazienti e visitatori migliora le performance generali dell’organizzazione. In tale ottica molte Regioni italiane hanno emanato apposite linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie pubbliche per richiedere l’adozione di sistemi certificati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La realizzazione di un modello di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro non è ancora obbligatorio per le aziende sanitarie ma, se attuato secondo i requisiti del D.Lgs 81/2008,[6] ha efficacia esimente nei confronti del datore di lavoro per i reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime legati ad inosservanze in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Uno dei sistemi che risponde a detti requisiti è il “Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro” (SGSL). Questo è un sistema organizzativo aziendale finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso la massimizzazione dei benefici e la riduzione dei costi.
Più in concreto lo scopo dell’SGSL è determinare in modo preventivo tutte le fonti, le situazioni o le azioni che si verificano nel corso dello svolgimento delle attività aziendali e che potrebbero potenzialmente causare danni in termini di infortuni o malattie professionali. L’SGSL definisce politica, obiettivi, struttura, organizzazione, comunicazione, monitoraggio, verifica e sistema sanzionatorio della “sicurezza” aziendale con individuazione, anche a tutela degli organi di vertice, dei compiti e responsabilità ai diversi livelli aziendali.
SGSL e Covid-19
Tra i reati che danno luogo ad una responsabilità della struttura sanitaria sono compresi anche le lesioni colpose e l’omicidio colposo legati all’inosservanza delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tra i quali anche il contagio da covid-19.[7]
L’emergenza Coronavirus obbliga pertanto le aziende e soprattutto i datori di lavoro in quanto responsabili legali ad una maggiore sorveglianza e ad una organizzazione senza precedenti per gestire l’emergenza. Dalla predisposizione di specifici protocolli, alla formazione, niente deve essere lasciato al caso, per arginare il contagio, proteggere i dipendenti e tutelarsi giuridicamente.
L’integrazione delle normative anti-Covid all’interno dell’SGSL aziendale avrebbe l’effetto di sgravare il datore di lavoro da eventuali responsabilità penali, oltre che aumentare la sicurezza per gli operatori sanitari.
In un altro articolo abbiamo parlato della valutazione dei rischi in ambiente sanitario (qui).
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BIBLIOGRAFIA
[1] Decreto Legislativo 09-04-2008, n. 81. Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gazzetta Ufficiale n. 101, S. O. 108, 30 aprile 2008
[2] Filosa A. M. “Responsabilità penale degli organi di vertice delle strutture sanitarie“. Articolo pubblicato sul portale giuridico “Overlex” (link)
[3] Pandolfi F. “Infortuni sul lavoro: il documento di valutazione dei rischi“. Articolo pubblicato sul portale giuridico “Studio Cataldi” e disponibile al seguente link
[4] Zeppilli V. “Art. 590 c.p. e infortunio sul lavoro“. Articolo pubblicato sul portale giuridico “Studio Cataldi” e disponibile al seguente link
[5] “Imprese certificate, calano frequenza e gravità degli infortuni”. Articolo pubblicato sul sito di informazione medico-sanitaria Responsabile Civile in data 27 marzo 2018
[6] D.Lgs. n. 81/2008. Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 30
[7] La responsabilità penale del datore di lavoro da Covid-19 https://www.studiocataldi.it/articoli/38634-la-responsabilita-penale-del-datore-di-lavoro-da-covid-19.asp#ixzz6eQ2GkqaS
(www.StudioCataldi.it)