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Segnalare un errore sanitario, cosa si rischia?

Segnalare un errore sanitario alla propria struttura può comportare conseguenze per chi segnala? Cosa prevede la normativa in proposito?

 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che dieci pazienti ricoverati su cento subiscono danni imputabili alle cure sanitarie piuttosto che all’evoluzione o alla complicanza della malattia.[1] Quasi la metà di questi eventi potrebbe essere prevenuta, attraverso un’adeguata attività di gestione del rischio.

Per la prevenzione assume molta importanza la segnalazione da parte degli operatori sanitari di errori ed eventi avversi accaduti, il cosiddetto “Incident Reporting”.[2] Infatti, senza una segnalazione standardizzata e continua degli errori (o di quelli mancati) l’incidenza di questi eventi rimane sconosciuta, nessuna analisi può essere effettuata sulle loro cause e non può essere misurata l’efficacia di alcuna azione preventiva.

A seguito della segnalazione la struttura sanitaria svolge un’attenta analisi dell’evento per comprendere le cause e applicare le idonee contromisure. È importante per gli operatori sapere che l’analisi dell’evento da parte della struttura sanitaria non ha lo scopo di individuare un colpevole, ma solo le cause che lo hanno generato. Addirittura la normativa consente la possibilità, laddove l’operatore lo desideri, di effettuare la segnalazione in forma anonima.[3, 4]

Gli operatori sanitari (medici, infermieri, ecc.) non devono temere di subire eventuali ripercussioni da parte della struttura sanitaria, come sanzioni disciplinari o altri provvedimenti, in caso di errori o eventi avversi: la normativa attuale, infatti, tutela gli operatori da questo punto di vista.[5, 6] Gli stessi documenti derivanti dallo svolgimento di indagini interne, come per esempio relazioni del personale, schede di incident reporting, audit sono riservati alla circolazione interna e non possono essere forniti a terzi, neanche all’autorità giudiziaria e neanche nell’ambito di procedimenti civili e penali, cosi come previsto dalla legge 24/2017 sulla sicurezza delle cure e la responsabilità professionale.[7] La legge ha infatti confermato i sistemi di segnalazione in una logica non punitiva, stabilendo che: «I verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di procedimenti giudiziari».[8] La norma riconosce di fatto alla gestione del rischio sanitario un percorso autonomo, finalizzato alla sicurezza, senza nessuna subordinazione rispetto all’attività giudiziaria.[9] Gli operatori sanitari sono quindi liberi di segnalare mancati incidenti, incidenti lievi o anche gravi, senza timore di essere chiamati a rispondere davanti al giudice. Anche se un giudice disponesse il sequestro dei documenti, tale richiesta sarebbe comunque illegittima. In una rara occasione in cui ciò si è verificato, è bastato che la struttura sanitaria facesse ricorso per vedere annullato il provvedimento.[10] Quindi gli atti non solo non possono essere acquisiti ma quando anche venissero forniti per errore sarebbero comunque inutilizzabili.

Chiaramente non si tratta di stabilire una sorta d’impunità d’ufficio. Una cultura della sicurezza giusta non evita di ritenere le persone responsabili in casi di negligenza grave o comportamento doloso (cioè volontario).

Molti paesi hanno adottato una legislazione analoga, per tutelare gli operatori sanitari da eventuali azioni punitive conseguenti alla segnalazione di incidenti legati alla sicurezza delle cure, come per esempio Nuova Zelanda, Romania, Regno Unito, Spagna e Danimarca.[11] 

Il motivo per cui la legislazione italiana ed estera insiste su questo punto è chiaro. Solo mediante un’efficace attività di gestione del rischio clinico si potrà infatti prevenire e contenere gli eventi avversi, ma per imparare dagli errori è necessario poterli conoscere e per far questo è necessario vi sia un libero scambio di informazioni tra i professionisti. La partecipazione dei professionisti in caso di evento avverso consente di comprendere le vere dinamiche dell’accaduto, individuare le criticità sottostanti e adottare le adeguate e tempestive misure correttive.[12] Questa delicata condivisione verrebbe minata dal timore di ripercussioni giudiziarie, vanificando l’intento della stessa legge 24/2017. Lo stesso vale per i procedimenti disciplinari: è evidente che la collaborazione dei professionisti sanitari coinvolti in un evento avverso sarà prestata solo questi se saranno certi che la segnalazione non verrà utilizzata contro di loro.

Ovviamente tutto ciò non riguarda la documentazione sanitaria propriamente detta come cartella clinica, referti, radiografie, esami di laboratorio, accertamenti diagnostici, ecc. che riguarda il percorso di cura e assistenza al paziente e non ha alcuna attinenza con l’attività di gestione del rischio sanitario di cui sopra, che pertanto può essere richiesta dagli aventi diritto come pazienti, familiari, studi legali, ecc.

Se vogliamo diminuire le morti potenzialmente evitabili, c’è bisogno di un cambiamento culturale all’interno dell’organizzazione, un cambiamento che deve passare dalla “cultura della colpa” alla “cultura della sicurezza”. Un esempio virtuoso, in questo senso, è costituito dall’Aereonautica Militare italiana che da oltre trent’anni ha sviluppato al proprio interno un sistema che non prevede punizioni o azioni disciplinari nei confronti dei piloti che segnalino spontaneamente eventuali errori o incidenti. Questo ha favorito l’aumento delle segnalazioni, con conseguente notevole riduzione del numero di incidenti e vittime.[13]  

Per rispondere alla domanda posta dall’articolo: “Segnalare un errore sanitario alla propria struttura, cosa si rischia?”, ebbene non si rischia nulla. Ma come fare per segnalare? Ne abbiamo parlato in questo articolo (link).

 

 

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BIBLIOGRAFIA

[1] Kohn L.T., Corrigan J.M., Donaldson M.S. “To Err is Human: Building a Safer Health System”. NAP; Washington, DC, USA: 2000

[2] Albolino S, Tartaglia R, Bellandi T. et al. “Patient safety and incident reporting: the point of view of the Italian Healthcare Workers”. Qual Saf Health Care 19, 2010

[3] Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. “Protocollo per il monitoraggio degli eventi sentinella”. 2009, pag. 4

[4] Ministero della Salute. “Linee guida per gestire e comunicare gli eventi avversi in sanità”. 2011

[5] Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. “Protocollo per il monitoraggio degli eventi sentinella”. 2009, pag. 4

[6] Raccomandazione del Consiglio d’Europa, del 9 giugno 2009, sulla sicurezza dei pazienti (2009/C 151/01)

[7] Fondazione Italia In Salute. “Tavolo tecnico di lavoro sulla legge n.24/2017. Riflessioni e spunti per una revisione della legge in tema di sicurezza delle cure, rischio clinico, rc sanitaria e danno risarcibile“. 2023. Pag. 26  (link)

[8] Legge 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie“. Art. 16, comma 1 

[9] Benci L., Bernardi A., Fiore A., et al. “Sicurezza delle cure e responsabilità sanitaria” (Commentario alla legge 24/2017). Edizioni Quotidiano Sanità. Roma 2017. Pagg. 224-229

[10] Convegno Fondazione Italia In Salute. “La Gestione del Rischio Sanitario a cinque anni dalla Legge n. 24/2017: le attività dei Centri Regionali per la sicurezza delle cure e dei Clinical Risk Manager a confronto”. Roma, 13 dicembre 2022

[11] Global patient safety report 2024. Geneva: World Health Organization; 2024. Pagg. 57, 86, 87

[12] Agenas. Rivista Monitor n. 48/2023. Pag. 102

[13] Catino M. “Oltre l’errore umano. per una teoria organizzativa degli incidenti nelle organizzazioni”. Giornale italiano di nefrologia – Anno 26 n. 1, 2009

 

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