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Quali tutele per l’operatore sanitario in caso di richiesta risarcimento danni da parte del paziente?

 

A quali tutele ha diritto l’operatore sanitario in caso di richiesta risarcimento danni da parte del paziente? 

 

Negli ultimi anni le richieste di risarcimento danni intentate nei confronti delle strutture e degli operatori sanitari sono aumentate. L’azienda dovrebbe cercare di prevenire l’avvio di azioni legali da parte dei cittadini in caso di errore sanitario. A tal fine è molto importante fornire informazioni alle persone che, a torto o a ragione, si ritengono vittime di un danno ingiusto e chiedono all’azienda una spiegazione.

Questo atteggiamento soddisfa il cittadino e riduce sensibilmente il desiderio di rivalersi sulla struttura o sul personale sanitario laddove invece la mancanza di ascolto può tradursi facilmente in una richiesta di risarcimento danni.[1] Qualora tale attività di prevenzione fallisca l’azienda può intervenire con una serie di strumenti a tutela degli operatori coinvolti. Vediamoli di seguito singolarmente.

 

Tutela assicurativa

Con la nuova legge 24/2017 (cosiddetta “legge Gelli”) tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sono obbligate ad assicurarsi per responsabilità civile contro terzi anche per danni causati dal proprio personale [2] (la copertura vale solo per la colpa lieve, per la colpa grave l’operatore dovrà stipulare una propria polizza assicurativa). 

 

Informazione dell’avvio di un procedimento a proprio carico

L’articolo 13 della “legge Gelli” dispone che le strutture sanitarie e sociosanitarie e le compagnie di assicurazione comunichino all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione di un giudizio promosso nei suoi confronti da parte del paziente danneggiato. Lo scopo è quello di favorire l’eventuale partecipazione del sanitario a quei procedimenti che potrebbero, in caso di dolo o colpa grave, dar corso, nei suoi confronti, ad un’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa.[3] Ricordiamo che la “rivalsa” è l’azione di recupero dei fondi utilizzati dalla struttura per il risarcimento del paziente.

 

Patrocinio legale gratuito

L’operatore sanitario ha diritto alla tutela legale gratuita da parte dell’Azienda in caso di denuncia civile o penale da parte di un paziente all’Autorità Giudiziaria per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio. Questo istituto prende il nome di Patrocinio legale.[4] L’Azienda assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all’interessato per il proprio assenso.[5] Qualora invece il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall’azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri sono inizialmente a carico dell’interessato, solo in caso di conclusione favorevole del procedimento, l’azienda procederà al rimborso delle spese legali al dipendente.[6]

 

Consulenza di Parte (CTP) gratuita

L’Azienda può mettere a disposizione del dipendente, con le stesse modalità previste per l’avvocato di cui sopra, un Consulente Tecnico di Parte (CTP), ruolo in genere ricoperto da un medico legale. Il medico legale potrà avvalersi della collaborazione di un professionista esperto della materia oggetto del contendere che, a seconda della professione e specializzazione rivestita dal soggetto sottoposto ad indagine, potrà essere per esempio un cardiologo, un chirurgo, ma anche un infermiere o una ostetrica qualora si tratti di giudicare l’operato di queste figure professionali. L’obiettivo è quello di fornire, attraverso un’analisi del comportamento del professionista sottoposto a giudizio, una ricostruire dei fatti al fine di escludere l’esistenza di un comportamento colposo o doloso a suo carico. 

 

Ricerca di elementi esimenti da responsabilità 

In caso di richiesta risarcimento danni la struttura, per il tramite della Direzione Sanitaria o, laddove presente, dell’ufficio aziendale di risk management, provvede ad effettuare un’attenta analisi dell’accaduto al fine di individuare eventuali elementi che scagionino da responsabilità il personale sanitario coinvolto. Questa attività è fondamentale considerando che i sanitari possono essere chiamati a rispondere anche di reati gravi come lesioni personali o omicidio colposo.

 

Tutela dell’operatore sanitario come persona offesa

Qualora il sanitario non sia colui che ha provocato il danno ma che lo ha subito (es. aggressione, diffamazione da parte di pazienti) la struttura sanitaria può costituirsi parte civile in un eventuale processo penale. [7] In tale caso la struttura sanitaria partecipa, quale soggetto comunque danneggiato, all’interno del processo penale nella veste di accusatore, affiancando l’operatore sanitario, per la richiesta del risarcimento di tutti i danni subiti.

 

In un altro articolo abbiamo visto il ruolo del Consulente Tecnico di Parte nei giudizi per responsabilità sanitaria (qui).

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BIBLIOGRAFIA

[1] Ministero della Salute. Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico: manuale per la formazione degli operatori sanitari. Roma, 2006, pag. 62

[2] Legge 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Pubblicata su GU Serie Generale n.64 del 17-3-2017

[3] Ibidem. Art. 13, comma 1

[4] CCNL integrativo comparto sanità del 20.9.2001, art. 26 e CCNL aree dirigenziali del 8.6.2000, art. 25

[5] Ibidem. Comma 1

[6] Ibidem. Comma 2

[7] Articoli 91 e 93 del codice di procedura penale

 

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