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Responsabilità sanitaria e Coronavirus: quali tutele per gli operatori?

L’emergenza Coronavirus ha favorito il rischio per il personale sanitario di andare incontro ad eventuali denunce per responsabilità sanitaria. Esistono norme che li tutelino da questo punto di vista?

 

La situazione straordinaria venutasi a creare a causa del Coronavirus ha creato non poche difficoltà alle strutture sanitarie, che hanno dovuto organizzarsi al meglio per fronteggiare l’emergenza. Non minori le difficoltà per gli operatori sanitari che si sono trovati ad operare in condizioni paragonabili solo a quelle di guerra, con molte persone da assistere e poche risorse a disposizione. Tali condizioni hanno favorito un aumento dei rischi per il paziente e, di conseguenza, il rischio per il personale sanitario di andare incontro ad eventuali denunce per responsabilità sanitaria.

In tale contesto alcune società di consulenza legale, approfittando della situazione d’emergenza, si sono offerte di affiancare pazienti o familiari delle vittime del virus, nel promuovere l’avvio di azioni legali civili e penali nei confronti dei sanitari, per presunti casi di malpractice medico-sanitaria. Ciò non è accettabile. È assurdo che gli operatori sanitari, dopo aver fatto tanto ed essersi di fatto immolati per la salute dei cittadini, debbano poi venir attaccati con cause risarcitorie ingiustificate.

È necessario quindi adottare un provvedimento volto a salvaguardare il ruolo di medici, infermieri e altri operatori sanitari impegnati contro la malattia, adottando soluzioni giuridiche idonee a renderli indenni da responsabilità civile, penale e amministrativa per fatti connessi all’infezione da Coronavirus. Sono state già presentate delle proposte in tal senso da parte degli Ordini professionali dei medici e degli infermieri a seguito delle quali il Parlamento si è reso disponibile ad aprire un tavolo tecnico per affrontare adeguatamente la questione.[1]

Ma esistono già norme che tutelano, da questo punto di vista, gli operatori sanitari? Vediamo di seguito i due ambiti, quello civile (risarcimento danni) e penale (reati).

 

Ambito civile

Dal punto di vista della responsabilità civile sappiamo che la struttura sanitaria risponde di eventuali danni causati per colpa dai propri dipendenti nello svolgimento delle proprie mansioni.[2] In merito a questo, il carattere di eccezionalità della pandemia costituisce già causa di esclusione della responsabilità per strutture e operatori sanitari.[3] L’art. 1218 del codice civile stabilisce infatti che: “Il debitore (cioè la struttura sanitaria, ndr) che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile“. Secondo consolidata giurisprudenza,[4] la causa non imputabile consiste in un “impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza“. L’inevitabilità della diffusione del contagio è testimoniata dalle decine di migliaia di operatori sanitari infettati, dei quali molti deceduti. Questo è, secondo noi, argomento incontestabile: se le strutture sanitarie avessero avuto armi a disposizione contro l’infezione non ci sarebbero stati cosi tanti morti tra gli stessi operatori sanitari.

Altro articolo da tenere in considerazione è l’art. 1176 codice civile. Secondo questo articolo la struttura sanitaria “che non abbia potuto adempiere ai suoi obblighi, nonostante abbia agito con la diligenza richiesta, è esonerata dalla responsabilità risarcitoria“. Se l’obbligo per la struttura sanitaria è quello di assistere e curare i malati viene meno la sua responsabilità se si trova, per causa di forza maggiore (la grande mole di malati), nell’impossibilità di assistere tutti i pazienti nel modo migliore possibile, per mancanza di posti letto, personale insufficiente, ecc.

Dello stesso tenore l’art. 2236 codice civile il quale recita: “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave“. Qui la particolare complessità della prestazione sanitaria richiesta, cosa della quale non si può dubitare riguardo alla malattia Covid-19, esenta il sanitario da responsabilità, escluso l’elemento del dolo o della colpa grave. Per quest’ultima fattispecie sono in arrivo, come detto sopra, apposite iniziative legislative a tutela degli operatori sanitari per i fatti connessi all’emergenza Covid-19.[5]

 

Ambito penale

Dal punto di vista della responsabilità penale può essere invocato l’articolo 54 codice penale, denominato “Stato di necessità”, che recita: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.”[6] In quest’ottica, per esempio, non può essere ritenuto responsabile l’infermiere che, in mancanza dei Dispositivi di Protezione Individuale (mascherina, ecc.), abbia assistito comunque i pazienti, al fine di non incorrere nel reato di omissione di soccorso, o il medico che, in assenza di linee guida e protocolli validati, abbia adottato procedure o somministrato farmaci, avvalendosi della propria esperienza, al fine di impedire la morte o comunque dei pregiudizi per la salute del paziente.

Altro articolo da considerare è l’art. 41 codice penale (“Concorso di cause”). Come noto si evidenzia responsabilità per il sanitario se tra la sua condotta e l’aggravamento dello stato di salute del paziente vi è una relazione, il cosiddetto “nesso causale”. Sappiamo che la patologia Covid-19 non è una patologia nota alla comunità scientifica, non esistono studi cinici pregressi, non esistono cure. La non conoscenza della patologia e delle relative cure da parte degli esercenti la professione sanitaria fa si che non può essere loro imputato un peggioramento dello stato di salute del malato, determinando di conseguenza un’interruzione del nesso causale e quindi un’esenzione di responsabilità.[7] 

 

In un altro articolo abbiamo visto quali errori si potevano evitare in merito alla diffusione del virus in Italia (qui).

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BIBLIOGRAFIA

[1] Piemonte M. “Coronavirus e responsabilità professionale. Nulla di fatto”. Sito web “QuotidianoSanità”, 11-04-2020 (link)

[2] Legge n. 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Art. 7, comma 1

[3] Coletta C. “Coronavirus: causa di esonero di responsabilità del debitore”. Sito web “Studio Cataldi”,  12-04-2020

[4] Cass. Civ. 14919/18; Cass. Civ. 19512/1

[5] Bombelli M. “La responsabilità del sanitario nel contesto della pandemia da Covid-19“. Sito web Altalex, 16/02/2021 (link)

[6] Zampaolo N. “Scudo penale e responsabilità medica durante l’emergenza Covid-19”. Sito web “Filodiritto”, 08-04-2020 (link)

[7] Iannone P. “Tavole rotonde della medicina legale: teoria e simulazioni pratiche“. Sito web “ResponsabileCivile”, 22-04-2020

 

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