Vediamo in questo articolo a quali responsabilità possono andare incontro gli operatori sanitari e e la struttura in caso di caduta del paziente
La caduta dei pazienti è uno degli eventi avversi maggiormente ricorrenti in ambito intraospedaliero. Il Ministero della salute ha pubblicato nel suo ultimo rapporto[1] relativo a tutti gli eventi sentinella (cioè gli eventi più gravi) segnalati dalle strutture sanitarie che il maggior numero di segnalazioni ha riguardato proprio l’evento caduta dei pazienti, indicando cosi come tale problema sia ancora rilevante nelle strutture sanitarie. Oltre a danni di tipo fisico e psicologico, le cadute avvenute in un contesto ospedaliero comportano un aumento della degenza, attività diagnostiche e terapeutiche aggiuntive con un incremento dei costi sanitari e sociali. La caduta del paziente non è da sottovalutare considerando che può causare gravi traumi al paziente fino al decesso, per esempio in caso di trauma cranico, soprattutto in soggetti molto anziani.
Per evitare incidenti, la struttura ed i professionisti sanitari sono tenuti ad adottare idonee misure di prevenzione e di sicurezza. Significativa da questo punto di vista risulta essere la Raccomandazione del Ministero della salute n. 13 del 2011, per la prevenzione e la gestione delle cadute dei pazienti nelle strutture sanitarie. Si ricorda che le direzioni aziendali sono tenute al rispetto di tale Raccomandazione ai sensi dell’art. 3 della legge 24/2017 (meglio conosciuta come “legge Gelli”) sulla responsabilità professionale sanitaria.[2] La raccomandazione evidenzia come gran parte dei casi di caduta in ospedale sia classificabile come accidentale e, dunque, possa essere prevenuto. La Raccomandazione si applica in tutte le strutture sanitarie in cui venga prestata assistenza, sia in ambito acuto che cronico (strutture ospedaliere, di riabilitazione, di lungodegenza, case di riposo, comunità terapeutiche, ecc.) e si rivolge sia ai dirigenti che agli operatori coinvolti in tale attività. Puoi prendere visione del documento cliccando qui.
Alcuni studi[3] controindicano l’utilizzo di strumenti e/o scale predittive del rischio di caduta o valutazioni basate sull’attribuzione di uno score di rischio come, ad esempio, la Scala di Conley.[4]
Vediamo di seguito le responsabilità civili e penali a cui possono andare incontro gli operatori e la struttura in caso di caduta del paziente in ospedale.
Responsabilità civile degli operatori
Qualora il Giudice rilevi un nesso di causalità tra la condotta dell’operatore e il danno subito dal paziente questi è tenuto al risarcimento del danno (responsabilità civile). in caso di condanna al risarcimento dei danni per colpa lieve l’operatore viene “coperto” dall’Azienda Sanitaria[5] mente, in caso di condanna per colpa grave, l’Azienda è tenuta a risarcire il paziente ma con l’obbligo di rivalersi sul professionista per il recupero delle somme versate (la cosiddetta “rivalsa”). Per ovviare a questo problema la legge Gelli[6] ha previsto l’obbligo per ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in strutture o in enti privati, di provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’apposita polizza di assicurazione (detta, appunto, polizza “per colpa grave”).
Responsabilità penale degli operatori
In caso di danno al paziente, laddove di evidenzino proprie responsabilità, gli operatori sanitari rispondono in sede penale per due fattispecie di reato, lesioni personali colpose ed omicidio colposo. Mentre risulta difficoltosa l’individuazione di un responsabile in caso di caduta del paziente in assenza di personale sanitario nelle sue vicinanze, diverso è il caso di un paziente che cada mentre viene trasportato su barelle, carrozzine o altri ausili deambulatori dal personale sanitario. Nel 2013 un infermiere è stato condannato per omicidio colposo perché, incaricato del trasferimento in barella di una paziente da un reparto ad un altro dello stesso ospedale, ne cagionava il decesso facendola rovinare a terra.[7] Nel 2018 un medico è stato condannato per omicidio colposo per il decesso di un paziente che avrebbe dovuto sorvegliare, caduto dalla barella del Pronto Soccorso.[8] Un autista soccorritore è stato condannato nel 2015 per omicidio colposo per la morte di un paziente caduto dalla barella dell’ambulanza.[9]
Responsabilità civile della struttura
Si configura responsabilità civile a carico della struttura sanitaria[10, 11] in caso di inadeguata manutenzione degli ambienti (ad esempio insidie, buche, pavimenti scivolosi, ecc.) in quanto la stessa è tenuta a provvedere ad una diligente gestione e manutenzione dei propri beni al fine di evitare il prodursi di un danno all’utente o quanto meno contenerlo.[12]
Analogo tipo di responsabilità si configura per la struttura in caso carenze dal punto di vista organizzativo. Ad esempio uno squilibrio del rapporto tra il numero degli operatori e pazienti, laddove la carenza di infermieri e medici causi un difetto di vigilanza nei confronti dei pazienti e quindi predisponga al realizzarsi di eventuali cadute.[13] Da questo punto di vista la legge Gelli, promuovendo “l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative”, ha introdotto per la prima volta l’appropriatezza strutturale e organizzativa nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico.[14]
Responsabilità penale della struttura
In caso di incidenti, purtroppo tutt’altro che infrequenti, le figure che ricoprono posizioni di garanzia nella struttura ne rispondono anche penalmente. Dal punto di vista penale, nella valutazione delle possibili responsabilità assume importanza l’operato di coloro che amministrano la struttura ai vari livelli. In virtù del fatto che la responsabilità penale è personale[15] si deve fare riferimento alle figure apicali: Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo. A queste figure può essere addebitata una responsabilità penale per danni ai pazienti qualora, indipendentemente dalla correttezza comportamentale dei medici e degli infermieri, si dimostri che abbiano omesso di compiere quanto in loro potere per evitare eventuali incidenti.[16] Per esempio, recentemente una anziana signora è deceduta in ospedale dopo essere caduta dalla barella in reparto; a sorpresa nel registro degli indagati la Procura ha iscritto per omicidio colposo il Direttore Generale, il Direttore Sanitario e altri due dirigenti di spicco dell’azienda sanitaria locale nel quale si è verificato l’episodio. Nel fascicolo non compaiono invece i nomi dei medici e degli infermieri del reparto, solitamente additati di fatti di questo tipo.[17] Un altro caso ha visto la condanna per omicidio colposo dei legali rappresentanti di una RSA per la caduta di un paziente dalle scale, evento che aveva condotto il paziente a morte dopo tre settimane di agonia. In particolare veniva contestato agli imputati di avere lasciato senza presidio il piano ove questi si trovava ospite, persona non autosufficiente e quindi soggetta a sorveglianza, impiegando un numero di operatori socio-assistenziali inadeguato alle esigenze e alla logistica della struttura.[18]
Considerazioni finali
In conclusione, quando si può parlare di responsabilità per la caduta di un paziente? Si può dire, sulla base della giurisprudenza e delle sopra elencate evidenze, che un evento in cui un paziente, che è stato opportunamente valutato come non a rischio di caduta, inciampa accidentalmente e cade provocandosi una frattura, è considerato un evento avverso non prevenibile e quindi neanche può essere imputabile al sanitario. Al contrario, quando una persona che è stata valutata a rischio di caduta non riceve i mezzi essenziali per prevenire una possibile caduta e cade, l’evento deve essere considerato un errore medico, anche se l’individuo non subisce alcuna lesione.[19]
Una recente sentenza della Corte Appello di Milano in tema di rischio di caduta del paziente e responsabilità della struttura ha sottolineato come sia fondamentale per l’accertamento di eventuali responsabilità l’inidonea valutazione degli indici individuali di rischio del paziente e l’omessa adozione delle misure appropriate per il contenimento del suddetto rischio.[20]
In un altro articolo abbiamo visto come prevenzione la caduta dei pazienti in ospedale (qui).
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BIBLIOGRAFIA
[1] AGENAS. “Indicatori per la sicurezza delle cure – Allegato 1”. Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, 2019 (link)
[2] Legge n. 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Art. 3, comma 2
[3] Falls, Assessment and prevention of falls in older people. NICE Clinical Guideline 161 (2013, aggiornata maggio 2019)
[4] Pellicciari L., Piscitelli D., Caselli S. et al. “Rischio cadute in ospedale. Ecco perché usare la scala di Conley è come fare a testa e croce“. Articolo pubblicato sul quotidiano on line QuotidianoSanità in data 01-10-2018
[5] Accordo 20 settembre 2001 “Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999”. Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001
[6] Legge n. 24/2017. Art. 10
[7] Corte di cassazione, Sezione IV pen., sentenza n. 16260 del 6 marzo 2013
[8] Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 55519/2018
[9] Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza n. 14007/2015
[10] Ex art. 2051 Codice Civile. “Danno cagionato da cosa in custodia”
[11] Ex art. 1218 Codice Civile “Responsabilità Contrattuale”
[12] Sentenza Tribunale di Lecce n. 1102/2011
[13] Sentenza n. 6689/2018, terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione
[14] Legge n. 24/2017. Art. 1
[15] Art. 27 della Costituzione italiana
[16] Caroleo Grimaldi F., Magnanti M. “Responsabilità medica e disfunzioni organizzative: la Cassazione gira il “conto” alle direzioni delle A.O.” Capitale Medica – Rivista dell’Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri, Numero 1 – 2015, pag. 10
[17] Fiori L. “Donna morta dopo la caduta dalla barella: sotto inchiesta i manager dell’Ats”. Articolo pubblicato sul quotidiano online “La Nuova Sardegna” il 16 maggio 2019
[18] Cassazione penale, sentenza n. 42032/3022 (link)
[19] Donaldson L., Ricciardi W., Sheridan S., Tartaglia R. “Manuale di sicurezza del paziente e gestione del rischio clinico”. Cultura e Salute Editore, Perugia, 2022. Pagg. 395-6
[20] Corte d’AppeIIo Milano, Sez. Il, Sent., 14/11/2023, n. 3203
Salve vorrei sapere la cifra che si deve pagare qual’è? Ma la dobbiamo pagare noi come dipendente o la struttura? Io lavoro in un ospedale privato
Salve Rosanna, l’assicurazione devi farla tu, a meno che la struttura sanitaria non abbia stipulato una convenzione con una compagnia di assicurazione che copra tutti i dipendenti per colpa grave. In questo caso viene applicata una trattenuta in busta paga a ogni dipendente. Comunque ti consigliamo la lettura di questo nostro articolo molto esauriente sull’argomento
http://www.conoscereilrischioclinico.it/obbligo-assicurativo-infermieri/