In alcuni casi l’INAIL potrebbe agire contro il datore di lavoro per il recupero delle somme versate al lavoratore (o ai suoi familiari se deceduto) in conseguenza dell’infezione da Covid-19. Vediamo quando e perchè
Come noto l’INAIL riconosce le infezioni da Covid-19 nel personale sanitario avvenute in occasione di lavoro come infortunio.[1] Tale malattia, quindi, viene ad essere considerata alla stregua di un vero e proprio infortunio sul lavoro e, come tale, assoggettata alle norme che disciplinano questo evento.
L’INAIL ha precisato in merito che la responsabilità del datore di lavoro si configura solo per i casi di grave violazione dei protocolli di sicurezza disposti dalle autorità sanitarie contro la diffusione del contagio da Covid-19.[2, 3] Quando sussiste una responsabilità del datore di lavoro circa le cause che hanno condotto all’evento dannoso subito dal dipendente, l’INAIL può agire nei suoi confronti per ottenere la restituzione di quanto indennizzato al lavoratore infortunato (o ai suoi eredi, in caso di decesso). Tale istituto prende il nome di “Regresso”.[4] L’INAIL può agire in regresso verso il datore di lavoro solo nel caso in cui questi venga condannato in sede penale per un reato perseguibile d’ufficio in relazione all’infortunio patito dal lavoratore, in presenza di accertata violazione delle norme antinfortunistiche. Si ricorda che sono definiti reati “procedibili d’ufficio” quelli per cui si deve procedere obbligatoriamente nei confronti del responsabile senza che sia necessaria una querela da parte del soggetto danneggiato, quindi anche quando lo stesso non vuole che il colpevole sia sottoposto a giudizio.
La perseguibilità d’ufficio si avrà sempre per il caso di omicidio colposo o lesioni personali colpose gravi e gravissime. Queste due ultime fattispecie si determinano quando la malattia ha una durata superiore a 40 giorni o causa un’invalidità permanente. Si ricorda che in caso di decesso del lavoratore, sempre in presenza di condanna penale del datore di lavoro, l’INAIL può esperire azione di regresso anche in assenza di violazione delle norme antinfortunistiche.[5]
In conclusione, nel caso di avvenuta infezione da Covid-19 sul posto di lavoro e nell’ipotesi in cui venga dimostrata un’effettiva responsabilità del datore di lavoro per violazione dei protocolli e linee guida volte a contenere il rischio di contagio da Covid-19, l’INAIL ha titolo per pretendere il rimborso di quanto erogato al lavoratore infortunato o ai suoi familiari a titolo di risarcimento danni.[6] Tale evenienza potrebbe essere particolarmente onerosa per il datore di lavoro considerata la rilevanza delle indennità erogate dall’INAIL quali indennità temporanea assoluta, spese sanitarie, danno biologico, rendita ai superstiti.[7, 8]
In un altro articolo abbiamo visto in quali profili di responsabilità incorre la struttura sanitaria per i casi di infezioni da Covid-19 nel proprio personale (link).
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BIBLIOGRAFIA
[1] Circolare INAIL n. 13 del 03 aprile 2020
[2] Circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020 (link)
[3] Decreto legge 16 maggio 2020, n.33. Articolo 1, comma 14 (link)
[4] Art.1, comma 1126 L. 30/12/2018 n.145, di modifica degli articoli 10 e 11 del DPR 1124/1965
[5] Scardino A. “Contagio da Coronavirus: in quali casi l’INAIL può agire in rivalsa contro il datore di lavoro?”. Articolo pubblicato sul sito di informazione giuridica e assicurativa “Assinews” in data 04 maggio 2020 (link)
[6] Rossi P. “La presa in carico dei contagi in occasione di lavoro e le azioni di regresso”. 13 novembre 2020
[7] “Sicurezza nel luogo di lavoro e azione di regresso Inail“. Articolo pubblicato sul sito di informazione giuridico-sanitaria “Responsabilecivile” il 15 Febbraio 2021 (link)
[8] “Azione penale ai fini del regresso Inail e posizione dei terzi“. Articolo pubblicato sul sito di informazione giuridico-sanitaria “Responsabilecivile” il 01 settembre 2022 (link)