Pazienti a cui sono state impiantate protesi difettose o non necessarie, solo per trarne profitto, sembra incredibile eppure è accaduto, come rivelano alcuni casi di cronaca
Fare il bene del paziente dovrebbe essere un obbligo etico e morale per il medico. L’art. 4 del codice di deontologia medica dispone che “Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura”. L’art 14 prevede che “il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente“. Purtroppo tali principi non sempre sono stati rispettati, come alcuni di cronaca hanno dimostrato.
Dispositivi medici quali valvole cardiache, pacemaker, defibrillatori impiantabili, protesi ortopediche, ecc. sono prodotti benemeriti dell’industria sanitaria che vengono impiantati nei pazienti per risolvere un loro problema di salute. Il fatto incredibile è che si è arrivati ad abusare di tali dispositivi senza necessità ma solo per trarne profitto, lo stesso per alcuni interventi chirurgici. Lo scopo era sempre lo stesso, non risolvere un problema del paziente ma ottenere il rimborso regionale. Facciamo di seguito alcuni esempi.
Tristemente famosa è stata nel biennio 2007-2008 la cosiddetta ‘clinica degli orrori’ in Lombardia, dove venne accertata dalla Guardia di Finanza l’esecuzione di operazioni chirurgiche non necessarie (tra cui anche interventi di asportazione del seno a giovani donne). Per questa vicenda il responsabile è stato condannato a 15 anni per lesioni personali, falso e truffa ai danni del Sistema Sanitario Nazionale,[1] pena aumentata nei successivi gradi di giudizio a 21 anni e 4 mesi.
Si è concluso con sette condanne nel 2007 il processo per lo scandalo delle valvole cardiache difettose impiantate a Torino a ignari pazienti. A causa di quelle protesi difettose, che erano state utilizzate dietro compenso di tangenti, ventisei persone persero la vita e decine di pazienti furono costretti a subire un secondo intervento.[2]
È tutt’ora oggetto di indagine l’aumento inspiegabile di interventi di artrodesi alla schiena (un delicato intervento neurochirurgico di fissazione delle vertebre mediante l’impiego di viti e placche) che sono più che raddoppiati dal 2009 al 2016 nelle strutture private convenzionate, mentre sono rimasti stabili negli ospedali pubblici. Non a caso l’aumento di tali interventi è coinciso con l’entrata in vigore di più favorevoli tariffe di rimborso alle strutture sanitarie private che li eseguivano.[3]
La cosa ancora più grave è che questi apparecchi e dispositivi non sono già di per sè privi di rischi. Infatti, secondo l’ultimo rapporto del Ministero della salute sugli eventi avversi occorsi con i dispositivi medici, nel 2020 si sono registrati ben 6.068 incidenti di cui 79 hanno portato al decesso del paziente.[4] Questo dovrebbe essere un motivo in più per utilizzarli solo quando vi è una indicazione specifica. L’Europa è intervenuta adottando dal maggio 2021 una normativa più stringente in materia di dispositivi medici che rende obbligatorio monitorare la sicurezza e le performance dei dispositivi medici anche dopo la loro certificazione e immissione in commercio. Purtroppo la norma impone ai costruttori di adottare i nuovi criteri solo a partire dal 2026.[5]
Negli ultimi anni molti pazienti hanno lamentato che dopo esser stati sottoposti ad una visita cardiologica in ospedale venivano contattati successivamente dai sanitari dello stesso ospedale per prospettare loro la necessità di sottoporsi ad un impianto di pacemaker, intervento che risultava invece superfluo ad una successiva visita da un cardiologo di fiducia.
Un’altra anomalia riguarda le prescrizioni antibiotiche; secondo l’OMS un uso non razionale degli antibiotici rappresenta la causa principale dell’insorgenza del fenomeno dell’antibiotico-resistenza. Dall’analisi dei dati relativi ai Medici di Medicina Generale, in un caso su quattro, è emersa la prescrizione antibiotica anche per patologie per le quali questi non trovano alcuna indicazione (es. influenza, raffreddore comune, laringotracheite, faringite e tonsillite, cistite non complicata e bronchite acuta).[6]
L’attività dei professionisti sanitari non può essere considerata alla pari di quella degli altri professionisti, perché questa è diretta alla tutela della salute umana che è un diritto costituzionale ed è espletata nei confronti di un malato che in quanto tale è un soggetto debole. La conseguenza di ciò è che gli inadempimenti e le offese a quel diritto sono decisamente più gravi di quelle in cui può incorrere un altro professionista che, di regola, può cagionare si un danno ma non un danno alla salute, che è un bene insostituibile e prezioso. Se questo è vero per i danni “colposi” cioè involontariamente causati allora dovrebbe essere ancora più grave e inscusabile quando chi agisce lo fa scientemente, a scopo di lucro, senza la minima considerazione e rispetto per la vita umana.
Quali pene prevede il nostro ordinamento in tali casi?
Secondo una recente sentenza, se il paziente muore a seguito di un intervento inutile, il medico che lo ha operato risponde penalmente per il reato di “Omicidio preterintenzionale” (reclusione da 10 a 18 anni).[7] Qualora nella condotta del medico sia rinvenibile una finalità terapeutica o comunque la terapia praticata sia inquadrabile nella categoria degli atti medici si configura il reato di “Omicidio colposo” (reclusione da 6 mesi a 5 anni).
Non da meno sono le conseguenze disciplinari e ordinistiche: un professionista sanitario che abbia commesso simili reati può essere radiato definitivamente dall’Ordine di appartenenza e andare incontro a licenziamento.
In un altro articolo abbiamo visto come segnalare incidenti connessi all’uso dei dispositivi medici (link).
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BIBLIOGRAFIA
[1] Loiacono F. “Clinica degli orrori, resta ai domiciliari ex primario Brega Massone condannato per truffa e lesioni”. Articolo pubblicato sul sito web “Fanpage” il 27-07-2020 (link)
[2] “Valvole killer, sette condanne”. Articolo pubblicato sul sito web de La Repubblica il 20-02-2009 (link)
[3] Gabanelli M. “Il business del mal di schiena”. Articolo pubblicato sul sito web del Corriere della sera in data 11 febbraio 2018 (link)
[4] Ministero della salute. “Rapporto sulle attività di vigilanza sui dispositivi medici per l’anno 2020”. Marzo 2022 (link)
[5] M. Gabanelli, S. Ravizza. “Dispositivi medici, le nuove regole per il commercio di protesi al seno, pacemaker, spirali e stent“. Articolo pubblicato sul sito web del Corriere della sera il 05-10-2021 (link)
[6] Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. “L’uso degli antibiotici in Italia. Rapporto Nazionale 2019”. Roma: Agenzia Italiana del Farmaco, 2020. Pag. 17 (link)
[7] Zeppilli V. “Intervento inutile? Il medico risponde di omicidio preterintenzionale“. Articolo pubblicato sul sito di informazione giuridica StudioCataldi il 18 dicembre 2020 (link)