In quali profili di responsabilità incorre la struttura sanitaria in caso di infezioni da Covid-19 nel personale?
La sanità è sicuramente uno dei comparti più stressati dall’attuale crisi pandemica, con lavoratori sottoposti ad un elevato rischio di contagio da esposizione al nuovo Coronavirus. I dati provvisori forniti dall’Inail per il periodo gennaio-settembre 2020, proprio a causa delle infezioni da Covid-19, indicano già 50 denunce mortali contro le 5 dell’analogo periodo dell’anno precedente.[1]
Come noto la normativa riconosce le infezioni da Covid-19 avvenute in occasione dell’attività di lavoro come infortunio.[2]L’Inail ha chiarito che l’infortunio per gli operatori sanitari è riconosciuto “qualora vi sia stata prova del contatto lesivo“. L’Inail, in altri termini, dichiara di classificare quale malattia professionale/infortunio sul lavoro il contagio dell’operatore sanitario che risulti positivo al test.
A tal riguardo l’Inail ha chiarito che l’infortunio non è collegabile automaticamente alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro.[3] Quest’ultimo, infatti, risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la responsabilità per dolo (cioè volontarietà) o colpa. L’Inail ha precisato in merito che la responsabilità si configura nei casi di accertate violazioni agli obblighi derivanti dalla legge o da altre disposizioni inerenti l’adozione delle misure di sicurezza. A tal riguardo assumono rilievo i protocolli e le linee guida governativi e regionali (o, in loro assenza, nazionali) volte a contenere, prevenire o quanto meno ridurre il rischio di infezioni da Covid-19.[4, 5]
Un intervento normativo successivo[6]ha ulteriormente inasprito i doveri per il datore di lavoro. In particolare la “colpa” della struttura può consistere non solo nella violazione della norma del codice civile che impone di adottare tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza del lavoratore (art. 2087 c.c.) ma anche in imprudenza, imperizia, negligenza e soprattutto nell’inosservanza delle leggi specifiche in materia di sicurezza sul lavoro, a cominciare dal decreto 81/2008. Una responsabilità penale è configurabile anche per un’affezione da Covid-19 occorsa a un terzo, come il paziente di una struttura ospedaliera o un ospite di una casa di riposo.[7]
Le possibili responsabilità penali in caso di contagi in ambito lavorativo, sono rappresentate dai reati di lesioni colpose (art.590 c.p.) o, nel caso in cui il contagio causi il decesso, del reato di omicidio colposo (art.589 c.p.). Dal punto di vista della responsabilità civile, qualora si evidenzino proprie responsabilità, il datore di lavoro è tenuto al risarcimento dei danni all’operatore sanitario, per la quota che eccede l’indennizzo erogato dall’Inail.[8] In caso di condanna penale l’INAIL potrebbe agire contro il datore di lavoro per il recupero delle somme versate al lavoratore o ai suoi familiari in conseguenza dell’infezione da Covid-19.[9] Ne abbiamo parlato più diffusamente in questo articolo.
La normativa richiede che sussista un nesso di causa-effetto tra la contrazione del virus da parte del dipendente e lo svolgimento della prestazione lavorativa. Il datore di lavoro, per liberarsi da ogni forma di responsabilità dovrà dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni cautela necessaria per impedire il verificarsi del contagio, compresa la predisposizione dei piani anti-Covid decisi dal Governo e dall’INAIL. E’ improbabile, però, riuscire a sollevare alcune strutture sanitarie da responsabilità quando sono prive di Dispositivi di Protezione Individuale per gli operatori sanitari, di percorsi sporco-pulito, di aree separate per pazienti Covid e non Covid, di stanze per la vestizione/svestizione di medici e infermieri, di programmi di pulizia e sanificazione, come alcuni quotidiani hanno svelato.[10] O che non abbiano non abbiano responsabilità in caso di eventuali contagi, soprattutto qualora questi coinvolgano decine di pazienti e operatori sanitari contemporaneamente. A riprova sta il fatto che a gennaio 2021 le infezioni da Covid-19 nel personale sanitario erano pari al 4,3% del totale delle infezioni in Italia. Tenendo conto che il personale sanitario nel nostro Paese è inferiore all’1% della popolazione, significa che il rischio infettivo per i sanitari in questa epidemia è stato di circa 5 volte maggiore rispetto alla popolazione generale. Questo dato confuta l’ipotesi che il personale sanitario si infetti per lo più fuori dal posto di lavoro; se fosse così avremmo infatti una incidenza sovrapponibile a quello della popolazione generale.[11]
In conclusione l’emergenza Coronavirus obbliga le aziende e soprattutto i datori di lavoro, in quanto responsabili legali, ad una maggiore sorveglianza e ad una organizzazione senza precedenti per gestire l’emergenza. Da questo punto di vista, l’integrazione delle normative anti-Covid all’interno di un piano aziendale di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) [12] avrebbe l’effetto di sgravare il datore di lavoro da eventuali responsabilità penali, oltre che aumentare la sicurezza per gli operatori sanitari. Ne abbiamo parlato in questo articolo.
In un altro articolo abbiamo visto quali norme tutelano gli operatori sanitari in caso di eventi avversi collegati alla pandemia da Covid-19 (qui).
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BIBLIOGRAFIA
[1]INAIL. “Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali”. Ottobre 2020, pag. 10
[2] Art. 42 secondo comma del decreto legge n. 18/2020 coordinato con la legge di conversione n. 27/2020
[3] INAIL. “L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro“. Maggio 2020 (link)
[4] Circolare Inail n. 22 del 20 maggio 2020 (link)
[5] Articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33 (link)
[6] Legge 5 giugno 2020, n. 40. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (link)
[7] Guariniello R. “Contagio in azienda e responsabilità penale: nessuno scudo totale per il datore di lavoro“. Articolo pubblicato sul sito “Ipsoa” in data 10-11-2020 (link)
[8] Conflavoro PMI “Doppio nesso causale e responsabilità del dl in caso di contagio da covid-19”. Maggio 2020
[9] Scardino A. “Contagio da Coronavirus: in quali casi l’INAIL può agire in rivalsa contro il datore di lavoro?”. Articolo pubblicato sul sito di informazione giuridica e assicurativa “Assinews” in data 04 maggio 2020 (link)
[10] “Tutela anziani e Covid-19. Controlli dei Nas in 232 strutture, irregolarità nel 16%. Sospesa l’attività assistenziale in 4 Rsa” . Articolo pubblicato sul sito di informazione giuridico sanitaria “Quotidianosanità” il 17-11-2020 (link)
[11] Beltramello C. “Gli operatori sanitari nella seconda ondata“. Articolo pubblicato sul sito di informazione sanitaria “Saluteinternazionale” il 11-01-2021 (link)
[12] D.Lgs. n. 81/2008. Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 30
Foto: ANSA/ A. Di Marco