Le cadute dal letto in ospedale sono frequenti, soprattutto nei pazienti a rischio. Vediamo quali accorgimenti è possibile adottare per evitarlo
Le cadute dei pazienti sono tra gli eventi avversi più frequenti all’interno delle strutture sanitarie e socio sanitarie.[1] Per gli operatori sanitari la prevenzione di tale fenomeno assume importanza non solo dal punto di vista etico ed umano, per i danni al paziente, ma anche per le conseguenze in termini di responsabilità civili e penali a cui possono andare incontro in caso di denuncia. Nel 2013 un’infermiera di una UTIC è stata condannata per omicidio colposo per la caduta di un paziente dal letto con conseguente decesso per trauma cranico. La motivazione è stata la mancata apposizione, da parte dell’imputata, delle spondine al letto.[2]
Per evitare tali incidenti, la struttura ed i professionisti sanitari devono adottare idonee misure di prevenzione e di sicurezza, con particolare attenzione verso quei pazienti che per la loro condizione non sono in grado di provvedere a se stessi, come pazienti psichiatrici o con patologie neurologiche senili.
In alcuni casi per evitare le cadute dal letto in tali soggetti è necessario ricorrere alla contenzione e/o alla limitazione della libertà di movimento.
È possibile distinguere la contenzione fisica, cioè attuata attraverso strumenti volti a bloccare e immobilizzare l’individuo costringendolo ad una struttura o ad un supporto di una qualche specie dalle forme di contenzione farmacologica, le quali, si caratterizzano per la somministrazione di farmaci di varia natura che riducono grandemente la capacità di movimento della persona, affievolendone per lo più lo stato di coscienza e vigilanza. La contenzione farmacologica è ammissibile solo quando rappresenti un intervento sanitario e sia parte integrante della terapia.[3]
La contenzione fisica deve essere applicata limitatamente ai casi strettamente necessari, sostenuta da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali da parte del personale infermieristico, e dopo aver corretto le cause scatenanti ed adottato ogni possibile strategia assistenziale alternativa ad essa.[4]Sono vari i luoghi nei quali si ricorre a tale pratica, per ridurre le cadute dal letto: i servizi di neuropsichiatria infantile, le residenze sanitarie assistenziali (Rsa), i reparti di medicina e quelli geriatrici, i Pronto Soccorso, le Rems, le case di cura private e le comunità terapeutiche sono tutte strutture all’interno delle quali può accadere che i pazienti vengono contenuti con vari mezzi.
La contenzione fisica avviene bloccando o inibendo il movimento con apposite tecniche di immobilizzazione e applicando al corpo della persona, o nello spazio circostante, dei dispositivi fisici e meccanici quali corpetti con bretelle e cinture, bracciali o fettucce per polsi e caviglie, cinture di sicurezza.[5] Le spondine per il letto non sono considerate una forma di contenzione se usate per proteggere il soggetto dalla caduta accidentale dal letto.[6]
Come detto la contenzione deve essere applicata limitatamente ai casi strettamente necessari, pertanto questa dovrà essere confermata di volta in volta dal medico al cambio turno dopo aver provveduto alla verifica dei requisiti indicanti lo con annotazione in cartella clinica degli stessi.
L’applicazione di qualsiasi forma di contenzione, meccanica o farmacologica, che venga considerata indispensabile, deve essere soggetta a obblighi procedurali rinvenibili nei protocolli operativi definiti dalle Aziende sanitarie locali e recepiti dalla singola struttura. Allo stesso tempo la contenzione deve essere soggetta a un monitoraggio costante, accuratamente riportato su apposito registro istituito a tal fine (nonché nella cartella personale). Nel registro dovranno essere annotate l’ora in cui la misura è iniziata e finita, le circostanze che l’hanno resa necessaria, il nome del medico che l’ha ordinata o approvata e un resoconto di eventuali lesioni occorse al paziente o al personale.[7]
Fuori dagli elementi che la giustificano (art. 54 c.p., “Stato di necessità”), la contenzione è illecita e il medico e il personale sanitario che la applicano, sottoponendo il paziente a una illegittima privazione della libertà personale, rischiano di incorrere nel reato di “Sequestro di persona”.[8]
Al monitoraggio medico si accompagna il monitoraggio infermieristico per la prevenzione di eventuali danni iatrogeni da contenzione (abrasioni, ulcere da decubito, edemi agli arti, ematomi, ecc.). L’infermiere registra le osservazioni sulla documentazione infermieristica e, se necessario, informa il medico. In situazioni di emergenza ed in assenza del medico l’infermiere può decidere di applicare la contenzione, tuttavia, questa decisione deve essere comunicata, valutata e formalizzata in cartella clinica dal medico nel più breve tempo possibile.[9]
Esistono alternative alla contenzione?
Numerosi sono gli interventi proposti dalia letteratura per ridurre la possibilità di movimento del soggetto e prevenire cadute dal letto: materasso concavo, ad acqua, coperte arrotolate poste ai bordi del letto. Altri interventi sono finalizzati ad attutire le conseguenze di una caduta accidentale come posizionare tappeti morbidi sui pavimento a fianco del letto o abbassare il piano del letto all’altezza minima. In Inghilterra è in uso l’High/Low Bed, un letto che si posiziona a livello del pavimento, con un secondo materasso accanto volto ad evitare la caduta del paziente.
In un altro articolo abbiamo visto in quali responsabilità possono incorrere operatori sanitari e aziende in caso di caduta del paziente in ospedale (link).
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BIBLIOGRAFIA
[1] Ministero della Salute. Monitoraggio degli eventi sentinella. 5° Rapporto (settembre 2005-dicembre 2012). Roma, 2015
[2] Cassazione penale, sez. IV, sentenza 17/05/2013 n° 21285
[3] Ministero della salute. “Raccomandazione per la prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie”. Pag. 12 (link)
[4] Ibidem
[5] Manicardi N. “Italiani da slegare”. KOINè Nuove Edizioni,2010. Pag. 23
[6] Senato della repubblica. XVII Legislatura. Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. “La contenzione meccanica”. Audizione della Dott.ssa B. Mangiacavalli, Presidente Ipasvi. 2016. Pag. 56 (link)
[7] Gruppo di lavoro ISS Bioetica COVID-19. “Assistenza sociosanitaria residenziale agli anziani non autosufficienti: profili bioetici e biogiuridici“. Versione del 10 marzo 2021. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2021. (Rapporto ISS COVID-19 n. 6/2021). Pag. 17
[8] Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 20 giugno 2018, n. 50497
[9] Regione Lazio. Determinazione 25 ottobre 2016, n. G12356 “Approvazione del “Piano Regionale per la prevenzione delle cadute dei pazienti“. Pag. 13