L’assicurazione contro gli errori sanitari, resa obbligatoria dalla legge “Gelli”, non copre le spese legali, che possono essere anche ingenti. Ecco perché è necessario stipulare una apposita polizza per la tutela legale, che sollevi da tale rischio il medico o l’infermiere
L’evenienza per gli operatori sanitari di compiere un errore in corsia assume importanza non solo dal punto di vista etico ed umano, per i danni al paziente, ma anche per le conseguenze in termini di responsabilità civili e penali a cui possono andare incontro in caso di denuncia. Dal punto di vista penale gli operatori sanitari rispondono per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose mentre dal punto di vista civile per danno biologico e danno da morte. Ricordiamo che in sede penale il giudice si occupa di stabilire se un dato professionista ha commesso un reato mentre in sede civile si occupa di accertare e quantificare il danno ai fini del risarcimento al paziente.
Negli ultimi anni le azioni giudiziarie intentate nei confronti degli operatori sanitari e delle strutture ospedaliere sono aumentate.[1] Per tutelare gli operatori la legge 24/2017 (meglio conosciuta come legge “Gelli”)[2] ha introdotto l’obbligo per ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in strutture o in enti privati, di provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione che copra da responsabilità civile per colpa grave. La stessa legge ha introdotto l’adesione alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali come fattore esimente da responsabilità penale per gli operatori sanitari per i casi di imperizia.[3] In merito bisogna considerare che l’osservanza delle linee guida esclude la responsabilità penale ma non una eventuale responsabilità civile, cioè il risarcimento del danno al paziente.
Tali aspetti non riguardano solo il medico ma anche l’infermiere il quale oggi non è più un “ausiliario” del medico, ma un professionista sanitario, dotato di autonomia professionale e quindi passibile di responsabilità civili e penali in caso di violazione della specifica posizione di garanzia rivestita nei confronti del paziente.[4] [5]
Per i dipendenti pubblici il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto e della Dirigenza (CCNL) prevede la tutela legale gratuita da parte della struttura sanitaria in caso di denuncia civile o penale da parte di un paziente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio (questo istituto prende il nome di Patrocinio legale).[6] La struttura è però tenuta ad esigere indietro dal dipendente, eventualmente condannato per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.[7]
È importante rilevare che al termine del procedimento giudiziario sia le spese legali che le spese processuali (cioè i costi legati alla messa in moto della macchina giudiziaria) sono a carico della parte che risulta soccombente in giudizio. Al momento dell’emanazione della sentenza infatti, il giudice stabilisce a chi spetta il pagamento delle spese, anche quelle sostenute dalla controparte.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte si suggerisce a tutti gli operatori sanitari di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile (quella prevista dalla legge Gelli) che contempli al suo interno anche l’assistenza legale, per non correre il rischio di anticipare ingenti somme o di perderle definitivamente in caso di soccombenza in giudizio. In alternativa si può stipulare una apposita polizza solo per la tutela legale qualora si possegga già quella per responsabilità civile.
Sottoscrivendo una polizza di tutela legale, la compagnia assicurativa interverrà nel caso in cui il sanitario si ritrovi coinvolto in controversie legali penali o civili di vario tipo, fornendo assistenza e pagando tutte le spese legali, come quelle per l’avvocato o il perito, e anche tutte le spese processuali previste. Riguardo ai costi si tratta di cifre che difficilmente superano i 20 euro l’anno per gli infermieri, mentre per i medici la spesa sale decisamente.
In un altro articolo abbiamo parlato dell’obbligo di assicurazione per responsabilità professionale sanitaria previsto dalla legge “Gelli” (qui).
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BIBLIOGRAFIA
[1] IVASS. “I rischi da responsabilità civile sanitaria in Italia 2010-2017“. Anno V – n. 14, ottobre 2018
[2] Legge n. 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale sanitaria”
[3] Ibidem. Art. 6
[4] Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza n. 5 del 2 gennaio 2018
[5] Corte di Cassazione Penale, Sez. V, sentenza 20 giugno 2018, n. 50497. Disponibile al seguente link
[6] CCNL integrativo comparto sanità del 20.9.2001, art. 26 e CCNL aree dirigenziali del 8.6.2000, art. 25
[7] Ibidem