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Medici e infermieri: serve la polizza tutela legale?

Gli operatori sanitari possono essere chiamati a rispondere per colpa in caso di evento avverso con danno al paziente, anche se non ne sono stati parte attiva ma solo presenti o menzionati in cartella clinica. La polizza Tutela Legale copre dal rischio di sostenere eventuali spese per avvocati e consulenti

 

La legge 24/2017 (conosciuta anche come “legge Gelli”) prevede che le strutture sanitarie e sociosanitarie comunichino all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione di un giudizio promosso nei suoi confronti da parte del paziente danneggiato.[1] Lo scopo è quello di favorire la partecipazione del sanitario a quei procedimenti che potrebbero, in caso di dolo o colpa grave dar corso, nei suoi confronti, ad un’azione di recupero dell’importo versato al paziente o ai suoi familiari a titolo di risarcimento danni (la cosiddetta “rivalsa”).[2] [3] È proprio per salvaguardare gli operatori sanitari da questo rischio che la legge Gelli ha previsto l’obbligo di assicurazione cosiddetta “colpa grave”.[4]

In caso di richiesta di risarcimento danni da parte di un paziente gli ospedali sono obbligati, come richiede la legge sopracitata, ad inviare entro 45 giorni una comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nell’evento, anche a quelli che non ne sono stati parte attiva ma hanno avuto solo la sfortuna di essere menzionati in cartella clinica. Ciò avviene anche per i casi in cui sia assolutamente difficile individuare il responsabile del danno, si pensi alle purtroppo ricorrenti problematiche legate alle infezioni nosocomiali. Ricevere una notifica non significa quindi che si è stati denunciati o che si è coinvolti nei fatti, ma è solo una comunicazione che l’azienda sanitaria è obbligata a inviare a tutti gli operatori coinvolti, con la quale informa gli stessi che un paziente si è rivolto alla struttura lamentando di aver subito un danno e richiede un risarcimento (responsabilità civile).

Questa solerzia da parte dell’amministrazione ospedaliera nell’inviare comunicazioni “a pioggia” a tutti gli operatori non è esagerata ma è giustificata dal fatto che eventuali ritardi od omissioni nell’invio di tali comunicazioni escluderebbe in futuro l’eventuale azione di rivalsa sull’operatore sanitario con possibile configurazione di danno erariale per la stessa struttura sanitaria dato che la legge 24/2017 stabilisce che l’amministrazione sanitaria può rivalersi nei confronti del sanitario unicamente nel caso di dolo e colpa grave, ma sempre a condizione che sia stato parte della procedura giudiziaria (processo) o stragiudiziale (accordo bonario) di risarcimento. Bisogna considerare che gli stessi funzionari dell’ufficio legale che abbiano ritardato tale adempimento e che abbiano provocato la perdita dell’azione di rivalsa da parte dell’azienda sanitaria di appartenenza potrebbero a loro volta essere chiamati in causa per danno erariale. [5]

Spesso, addirittura, vengono richiesti nella stessa missiva inviata all’operatore i dati identificativi della propria compagnia assicurativa, cosa che non può non destare, in chi la riceve, una certa preoccupazione dato che eventuali responsabilità influiscono sia sulle progressioni di carriera[6] che sulla responsabilità disciplinare.

In tutti questi casi, non sapendo cosa fare e non avendo esperienza in materia, il sanitario è costretto a rivolgersi ad un avvocato esperto in responsabilità sanitaria, il quale a sua volta avrà necessità di avvalersi della consulenza di un medico esperto della specifica disciplina di che trattasi, e quindi ad anticipare somme che possono essere talvolta anche consistenti. Questo è il motivo per il quale si suggerisce a tutti gli operatori sanitari di stipulare, oltre alla polizza colpa grave, anche una polizza “tutela legale”, per garantire la totale copertura delle spese qualora si trovi coinvolto, anche proprio malgrado, in un eventuale procedimento civile, penale o amministrativo per responsabilità sanitaria.

Riguardo ai costi si tratta di cifre che difficilmente superano i 20 euro l’anno per gli infermieri, mentre per i medici, essendo il rischio di coinvolgimento in un procedimento maggiore, la spesa è proporzionalmente più alta.

 

In un altro articolo abbiamo visto quali strategie adottare per ridurre gli errori sanitari (qui).

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BIBLIOGRAFIA

[1] Legge n. 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale sanitaria”. Art. 13, comma 1

[2] Legge n. 24/2017. Art. 9, comma 1

[3] Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 “Disposizioni in materia di giurisdizione della Corte dei conti

[4] Legge n. 24/2017. Art. 10

[5] AGENAS: “Legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. Gelli). Approfondimenti articolo 13, obbligo di comunicazione all’esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità”. I Quaderni, supplemento alla rivista Monitor n. 48/2023 (luglio 2024)

[6] Legge n. 24/2017. Art. 9, comma 5

 

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