Il Piano Annuale di Risk Management (PARM) è lo strumento redatto dalla struttura sanitaria per promuovere e realizzare le iniziative in materia di gestione del rischio sanitario
(aggiornato marzo 2024)
In tema di Risk Management anche le singole Regioni contribuiscono a pianificare gli interventi strategici e operativi a tutela degli obiettivi di salute e sicurezza delle cure. Tra le principali azioni messe in atto dalle Regioni per promuovere la gestione del rischio clinico nelle Aziende Sanitarie troviamo il Piano Annuale di Risk Management (PARM) che viene redatto annualmente dalle aziende su mandato delle Regioni a seguito dell’emanazione di specifiche linee guida (alcune Regioni hanno adottato una denominazione diversa per questi piani ma il contenuto e l’obiettivo è il medesimo ).
Il PARM prevede azioni su obiettivi di rischio clinico definiti dalla Regione con successivo monitoraggio dello stato di avanzamento delle stesse. Si tratta di un documento che descrive a favore di tutti gli utenti esterni, l’organizzazione e la strategia di gestione del rischio messa in atto dall’istituzione sanitaria, e deve includere sia una presentazione degli organi deputati al risk management, sia la presentazione delle principali attività di contenimento del rischio. Più nello specifico l’Azienda definisce nel PARM lo scopo, i destinatari, le aree strategiche, gli obiettivi, le metodologie, gli indicatori che intende adottare per la gestione del rischio clinico in ottemperanza agli obiettivi strategici di rischio clinico indicati dalla Regione. Tale strumento, sostanzialmente concreto ed ispirato a criteri di efficacia operativa, privilegia la prevenzione, l’interazione tra le strutture aziendali, la comunicazione, la formazione, l’aggiornamento. Molti degli adempimenti in esso proposti rispondono a precisi obblighi normativi in tema di gestione del rischio clinico sia nazionali che regionali. L’ottica è quella di diminuire le potenzialità di errore attivo nell’organizzazione nonché di contenere la sinistrosità delle strutture sanitarie (in pratica, le richieste di risarcimenti danni).
il Piano Annuale di Risk Management è frutto di un’attività integrata, per questo tutte le strutture aziendali deputate alla valutazione e alla riduzione degli eventi di rischio (Direzione Sanitaria, Affari Generali, Risk Management, Formazione, Servizio Prevenzione e Protezione, Qualità, Servizio Infermieristico, URP) collaborano alla rilevazione ed elaborazione delle informazioni necessarie alla definizione del PARM.
Poiché il monitoraggio dei fenomeni è alla base della gestione del miglioramento, particolare attenzione deve essere posta nella definizione dei risultati da raggiungere attraverso la predisposizione di specifici indicatori affinché i risultati siano realmente misurabili ed idonei a stabilire il perseguimento degli obiettivi prefissati.
La Direzione Aziendale dovrebbe assicurare la diffusione del PARM a tutti i livelli della struttura sanitaria attraverso specifiche modalità informative quali: pubblicazione sul sito aziendale, presentazione del Piano nell’ambito dei corsi di formazione sulla prevenzione del rischio sanitario, capillare diffusione del PARM, tramite i Dirigenti Medici e i Coordinatori Infermieristici a tutto il personale sanitario e di supporto.
La legge 24/2017 sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure ha previsto l’obbligo di pubblicare sul sito web della struttura sanitaria una relazione annuale sugli eventi avversi verificatisi, sulle cause che hanno prodotto ogni evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto.(1, 2)
In un altro articolo abbiamo visto quali sono le funzioni del servizio aziendale di risk management (qui).
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FONTI
1) Legge 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”
2) Decreto attuativo 15 dicembre 2023, n. 232 “Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure”. Articolo 17, comma 4