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Lesioni a neonato: ostetrica colpevole se non segue le linee guida

Per la Cassazione ostetrica colpevole se omette di applicare durante il parto le manovre previste dalle linee guida, causando danni al nascituro

 

Il comportamento colposo che perlopiù si riscontra, in ambito sanitario, è quello legato ad imperizia. L’art. 6 della legge n. 24/2017 sulla responsabilità professionale sanitaria (più nota come “legge Gelli”)[1] ha introdotto il rispetto delle linee guida o delle buone pratiche assistenziali come criterio di esclusione dalla responsabilità penale nei casi di imperizia per lesioni personali colpose e omicidio colposo.

Ricordiamo che le linee guida consistono in raccomandazioni di comportamento clinico, redatte sulla base delle evidenze scientifiche, rivolte ai  sanitari, allo scopo di suggerire loro le modalità di intervento più appropriate in specifiche circostanze cliniche.[2] 

La giurisprudenza[3] [4] ha definitivamente stabilito che solo la presenza di lieve imperizia permette di applicare la causa di non punibilità per morte o lesioni personali previsto dall’art. 6 della legge Gelli, sempre a patto che siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, dalle buone pratiche clinico-assistenziali, e sempre che queste siano adeguate alle specificità del caso concreto.[5]  Per “buone pratiche” assistenziali si intendono tutti i documenti, comunque denominati, di qualsiasi estrazione essi siano, purché elaborati con metodologia dichiarata e ricostruibile e basati su evidenze scientifiche (es. percorso diagnostico-terapeutico, protocollo, standard, procedura, ecc.).[6]

 

Un caso concreto

Esemplare da questo punto di vista è una recente sentenza della Cassazione.[7] La pronuncia ha riguardato un’ostetrica colpevole per aver cagionato, durante un parto, lesioni personali gravi alla nascitura. In particolare la professionista, pur in presenza di segni indicatori di una distocia di spalla, esercitava “trazioni eccessive ed improvvide” che causavano le lesioni, concretatesi nella paralisi dell’arto superiore sinistro.

In merito i giudici hanno sentenziato che: “…..le linee guida di riferimento imponevano specifiche manovre che l’imputato aveva frontalmente omesso di attuare; e che erano state realizzate diverse manovre, del tutto inappropriate rispetto alla situazione concreta.”.

Ciò rendeva certa la sussistenza di un nesso causale fra l’omissione e l’evento accaduto (il nesso di causalità richiede appunto che sussista un rapporto di causa-effetto tra l’evento dannoso ed il fatto compiuto).[8]

In conclusione, secondo i giudici, l’esecuzione di manovre del tutto inadeguate, non contemplate dalla letteratura scientifica, costituisce per l’ostetrica una condotta “gravemente imperita“, che pertanto esclude la causa di non punibilità prevista dell’art. 6 della legge Gelli.[9]

Ostetrica colpevole quindi per il reato di lesioni personali colpose quando omette di applicare le dovute manovre previste dalle linee guida (o buone pratiche) di riferimento, causando danni al nascituro.

Il reato di “Lesioni personali colpose”, previsto dall’art. 590 c.p., prevede la pena della reclusione da un minimo tre mesi fino ad un massimo di due anni, a seconda dell’entità delle lesioni (o la multa, in via alternativa, di misura variabile a seconda della gravità delle lesioni cagionate).

 

In un altro articolo abbiamo parlato della colpa grave in campo sanitario (qui).

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BIBLIOGRAFIA

[1] Legge n. 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

[2] Field MJ, Lohr KN (Editors). Guidelines for Clinical Practice. From Development to Use. Washington, D.C: Institute of Medicine. National Academy Press; 1992

[3] Cassazione, Sezioni Unite, sent. 21 dicembre 2017, Pres. Canzio, Rel. Vessichelli, Ric. Mariotti (informazione provvisoria)

[4] Cass. Sez. Unite, 22/02/2018, n. 8770/2018

[5] Carrara D’Albi’ R. “La responsabilità in ambito penale“. Articolo pubblicato sul portale di informazione giuridica “Salvisjuribus” il 26/03/2018 e disponibile al seguente link

[6] Benci L., Bernardi A., Fiore A., et al. “Sicurezza delle cure e responsabilità sanitaria” (Commentario alla legge 24/2017). Edizioni Quotidiano Sanità. Roma 2017, pagg. 72-79

[7] Cassazione Penale, sentenza 08 maggio 2019 n. 19386

[8] Art. 40 codice penale

[9] Vappilli V. “Cassazione: il medico deve scegliere le linee guida adeguate”. Articolo pubblicato sul portale giuridico “Studio Cataldi” in data 19/05/2019

 

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