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Omicidio colposo e responsabilità sanitaria: le sentenze degli ultimi anni

Vediamo alcune sentenze, riguardanti gli operatori sanitari, per il reato di omicidio colposo

 

In caso di morte del paziente, laddove di evidenzino delle responsabilità, gli operatori sanitari rispondono in sede penale per il reato di omicidio colposo. Nel reato di omicidio colposo, come in tutti i reati colposi, il soggetto autore del reato non vuole intenzionalmente commettere il reato ma l’evento si verifica ugualmente a causa di negligenza, imperizia, imprudenza, oppure per inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e discipline.[1]

L’art 589 del codice penale prevede, per l’omicidio colposo, la pena base della reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Il reato di omicidio colposo è un reato procedibile d’ufficio, cioè non vi è bisogno che sia sporta denuncia. Ricordiamo che la struttura sanitaria è tenuta per legge [2] a segnalare all’Autorità Giudiziaria tutti i casi per i quali sorga il sospetto che si tratti di un delitto perseguibile d’ufficio.

Il responsabile di omicidio colposo, condannato in via definitiva con sentenza passata in giudicato, può essere chiamato dalla Corte dei conti a risarcire il danno ai superstiti della vittima.

 

Casistica

Purtroppo è presente una discreta casistica riguardante operatori sanitari condannati per omicidio colposo a seguito di un errore sanitario. Una ricerca, realizzata prendendo in esame le sentenze pronunciate tra il 2005 e il 2016 riguardante gli infermieri, ha mostrato come, in ambito penale, il reato più frequente sia stato quello di omicidio colposo (30%). [3]

Si illustrano di seguito alcune sentenze emesse negli ultimi anni dalla Cassazione penale; queste sentenze costituiscono l’ultimo grado di giudizio, pertanto sono definitive.

  • Nel 2010 un medico e un’infermiera di un’azienda sanitaria pubblica sono stati condannati per omicidio colposo per la morte di un bambino di quattro anni. La contestazione loro mossa è stata quella di avere contribuito a cagionare la morte del piccolo paziente avendo il medico di reparto omesso di prestare la dovuta assistenza e l’infermiera omesso di avvisare il medico del peggioramento delle condizioni di salute del minore, nonostante le ripetute sollecitazioni al riguardo dei parenti.[4]
  • Nel 2010 due infermiere sono state condannate per omicidio colposo per il decesso di un diciannovenne sottoposto ad un intervento di chirurgia maxillo-facciale. La motivazione è stata che le due infermiere non informarono il medico reperibile a seguito dalle crescenti difficoltà respiratorie del ragazzo dopo l’intervento.[5] 
  • Nel 2011 un medico è stato condannato per omicidio colposo per aver dimesso prematuramente un paziente che aveva ancora bisogno di assistenza ospedaliera, con la motivazione di precoce riutilizzo del posto letto. [6] 
  • Nel 2013 un’infermiera di UTIC è stata condannata per omicidio colposo per la caduta di un paziente dal letto con conseguente decesso per trauma cranico. La motivazione è stata la mancata apposizione, da parte dell’imputata, delle spondine al letto.[7]
  • Nel 2013 un infermiere è stato condannato per omicidio colposo perché, incaricato del trasferimento di una paziente a mezzo ambulanza con barella da un reparto ad un altro dello stesso ospedale, cagionava il decesso della medesima facendola rovinare al suolo.[8]
  • Nel 2015 due infermiere sono state condannate per omicidio colposo per aver cagionato il decesso di un paziente a seguito della somministrazione di un farmaco a cui quest’ultimo era allergico.[9]
  • Nel 2015 un medico è stato condannato per omicidio colposo per aver rifiutato il posto letto in neurochirurgia ad un bambino poi deceduto adducendo il fatto, non corrispondente a verità, che la struttura era al completo. [10]
  • Nel 2016 un operatore della Centrale Operativa 118 è stato condannato per omicidio colposo per la morte di un giovane in crisi epilettica al quale si era rifiutato di inviare il mezzo di soccorso.[11]
  • Nel 2017 un infermiere di triage è stato condannato per omicidio colposo per erronea assegnazione del codice di priorità (verde anziché giallo) al pronto soccorso a un paziente poi deceduto per infarto miocardico. [12]
  • Nel 2018 un infermiere è stato condannato per omicidio colposo per non aver informato il medico del peggioramento delle condizioni cliniche di un paziente, poi deceduto.[13] Nella fattispecie l’infermiere, pur essendosi accorto di una condizione di ipotensione successiva all’intervento chirurgico, non aveva avvisato il medico.
  • Nel 2018 sono stati condannati per omicidio colposo due medici per aver omesso di prescrivere la necessaria terapia eparinica ad un paziente traumatizzato poi deceduto per tromboembolia. [14]
  • Nel 2018 una pediatra è stata condannata per omicidio colposo per la negligente sottovalutazione del quadro clinico di un bambino di 17 mesi poi deceduto. [15]
  • Nel 2018 un medico è stato condannato per il decesso di un paziente caduto dalla barella del Pronto Soccorso. Al sanitario è stato imputato di non aver adottato alcuna cautela al fine di prevenire la prevedibile ed evitabile caduta a terra e il conseguente decesso per trauma cranico.[16]
  • Nel 2019 due chirurghi sono stati condannati per aver cagionato il decesso di una donna per shock settico da peritonite stercoracea conseguente a lesione iatrogena del retto durante un intervento chirurgico.[17]
  • Nel 2019 tre medici sono stati condannati per omicidio colposo a seguito del decesso di un calciatore dopo un malore accusato in campoper non aver utilizzato, pur essendovi l’indicazione, il defibrillatore in dotazione.[18]
  • Nel 2022 un’infermiera è stata condannata per aver disattivato il sistema di allarme delle anomalie cardiache di un paziente ricoverato in terapia intensiva, non permettendo di rilevare una crisi cardiaca in atto poi rivelatasi fatale.[19]
  • Nel 2022 un medico e un’infermiera sono stato condannati, l’una per aver applicato una sacca di sangue incompatibile con il gruppo sanguigno del  paziente, l’altro per non essere stato presente nel momento dell’infusione e quindi non aver svolto il necessario ruolo di controllore sul suo operato.[20]
  • Nel 2022 un autista-soccorritore di ambulanza è stato condannato per omicidio colposo perchè, intervenuto in urgenza su chiamata dei familiari della vittima, ometteva l’immediato ricovero in ospedale del paziente, deceduto poco dopo.[21]
  • Nel 2022 due pediatri sono stati condannati per omicidio colposo per aver omesso di effettuare controlli ed esami strumentali che avrebbero evitato il decesso di un bambino.[22]
  • Nel 2022 una dottoressa è stata condannata per omicidio colposo per imperizia nell’inserimento di un sondino nasogastrico in paziente neuroleso e negligenza grave per non aver eseguito i necessari controlli atti a verificane il posizionamento corretto.[23]
  • Nel 2022 un medico è stato condannato per omicidio colposo per aver perforato lo sterno e quindi il cuore della paziente mentre eseguiva il prelievo del midollo osseo tramite puntato sternale.[24]
  • Nel 2024 un ginecologo è stato condannato per omicidio colposo per il decesso di una puerpera avvenuto a seguito di emorragia da atonia uterina, in particolare per non avere adeguatamente provveduto al monitorato post-operatorio.[25]

 

In un altro articolo abbiamo visto quali sono gli elementi necessari al Giudice per provare la responsabilità penale dell’operatore sanitario (qui).

 

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BIBLIOGRAFIA

[1] Art. 43 c. p. “Colpa oggettiva”

[2] Art. 331 Codice di procedura penale (Denuncia da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio)

[3] Ferrario M., Sponton A. “L’infermiere e i suoi reati: la responsabilità infermieristica attraverso l’analisi delle sentenze giuridiche“. Rivista “L’Infermiere” n°6. 2018

[4] Sentenza Cass. Pen. n. 34845/2010

[5]  Corte di Cassazione, IV sezione penale, n. 20584, 12 febbraio 2010  

[6] Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 8254/2011

[7] Cassazione penale, sez. IV, sentenza 17/05/2013 n° 21285

[8] Corte di cassazione, Sezione IV pen., sentenza n. 16260 del 6 marzo 2013

[9] Cassazione penale, sez. IV, sentenza 16/01/2015 n° 2192

[10]  “Caso Scutellà: la Cassazione conferma le condanne“. Articolo pubblicato sul quotidiano online Corriere della Calabria in data 14-05-2015 e disponibile al seguente link 

[11] Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza 27.9.2016, n. 40036

[12] Cassazione IV sezione penale, sentenza 10 aprile 2017, n. 18100

[13] Cassazione penale sentenza 5/2018

[14] Corte di Cassazione quarta sezione penale, sentenza 29133/2018

[15]  Corte di Cassazione, sentenza n. 2193/2018

[16]  Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 55519/2018

[17] Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 30627/2019

[18] Corte di Cassazione penale, sentenza n. 24372 del 9 aprile 2019 

[19] Cass. Pen., Sez. III, Sentenza n. 1 del  3 gennaio 2022

[20] Cassazione penale, sentenza n. 4323/2022

[21] Cassazione penale, sentenza 25334/2022

[22] Cassazione penale, sentenza n. 36044/2022

[23] Cassazione penale, sentenza n. 39015/2022 

[24] Cassazione penale, sentenza n. 46263/2022

[25]  Corte di Cassazione penale, sentenza n. 13375/2024 (link)

 

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