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E’ obbligatorio assicurarsi per responsabilità professionale sanitaria?

Negli ultimi anni i casi di denunce per responsabilità professionale sanitaria sono aumentati. Per contrastare il fenomeno la legge “Gelli” richiede agli operatori sanitari la stipula di idonea copertura assicurativa. Ma è già obbligatorio assicurarsi? 

 

(aggiornato marzo 2024)

Il primo aprile 2017 è entrata in vigore la Legge n. 24/2017 denominata “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale sanitaria“, anche nota come legge “Gelli” (1). La Legge ha apportato notevoli modifiche alla responsabilità professionale sanitaria, tra le quali l’obbligo per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di assicurarsi per responsabilità civile contro terzi anche per danni causati dal proprio personale.

Un’altra è l’obbligo per ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in strutture o in enti privati, di provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione. Ma allora perché il professionista deve assicurarsi se è già coperto dalla struttura sanitaria? Per tutelarsi dall’eventuale azione di rivalsa che potrebbe essere posta in essere dall’azienda nei suoi confronti. Ma che cos’è la rivalsa? Sappiamo che in caso di evento avverso che causi un danno al paziente l’Azienda è tenuta a garantire il diritto degli assistiti danneggiati e dei loro familiari ad un equo risarcimento del danno. Mentre in caso di condanna al risarcimento dei danni per colpa lieve l’Azienda Sanitaria è tenuta a garantire (2) la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti (in altri termini a pagare il paziente per i danni subiti per colpa dell’operatore sanitario senza chiedere indietro a questi nulla), in caso di condanna per colpa grave l’Azienda è obbligata per legge a rivalersi sul professionista per il recupero delle somme versate. La rivalsa è quindi l’azione di recupero che viene posta in essere dall’azienda nei confronti del sanitario per l’importo versato al paziente o ai suoi familiari a seguito di un errore sanitario. Ma cosa si intende per colpa grave? Per colpa grave si intende il compimento da parte del professionista di una grave inosservanza di leggi e regolamenti. È, in sostanza, una colpa non scusabile. I pubblici dipendenti non possono essere coperti dall’azienda per colpa grave in quanto ritenuti personalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione per eventuali azioni commesse in suo danno (3).

Non vi sono differenze tra struttura privata o pubblica riguardo alla rivalsa. Cambia solo dal punto di vista giuridico: nel primo caso l’operatore sanitario risponde per responsabilità erariale,(4) nel secondo per responsabilità amministrativa.(5) In entrambi i casi las struttura sanitaria potrà rivalersi nei confronti del professionista ritenuto responsabile del danno per il recupero delle somme versate. 

Prima della legge n. 24/2017 l’operatore sanitario, qualora fosse stato privo di assicurazione personale, poteva essere obbligato a rimborsare all’amministrazione l’intero importo del risarcimento con somme di denaro anche ingenti talvolta nell’ordine di milioni di euro (6). La nuova legge ha introdotto un limite a questo obbligo (7). Ora il professionista sanitario potrà rifondere all’azienda a titolo di rivalsa una somma corrispondente alla retribuzione annua lorda moltiplicata per tre. Se per esempio un infermiere ha una retribuzione di 30 mila euro annui dovrà restituire all’azienda 90.000 euro. O meglio, dovrebbe restituire, perchè tale somma sarà comunque coperta dall’assicurazione che, come detto, è divenuta obbligatoria per tutti i professionisti.

Qualora l’operatore sanitario operi come libero-professionista oppure presti la sua opera all’interno di una struttura privata in regime libero-professionale non vale il sopraindicato limite,(8) quindi l’operatore sanitario risponde illimitatamente e con il proprio patrimonio (attenzione quindi a scegliere una polizza assicurativa che offra un massimale di copertura adeguato).

 

Assicurarsi è già obbligatorio?

Assicurarsi è già obbligatorio, come confermato dallo stesso promotore della legge, Federico Gelli.(9) Pertanto chi non è assicurato per responsabilità civile per colpa grave deve attivarsi immediatamente per non essere esposto a rischi.

Tutte le polizze sulla responsabilità professionale sanitaria sono oggi stipulate con la formula “claims made” (cioè “a richiesta fatta”) che NON copre i fatti denunciati dopo la scadenza della polizza, pur se commessi durante l’efficacia della stessa (10, 11). Da qui la necessità di garantirsi attraverso un periodo di ultrattività in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale (es. pensione, fuoriuscita anticipata dal lavoro, ecc.).

Per ovviare a questo la legge Gelli ha previsto un periodo di estensione temporale della garanzia, in particolare:

  • Retroattività – le polizze dovranno prevedere una retroattività di 10 anni, cioè dovranno valere per tutti i sinistri accaduti nei 10 anni precedenti la decorrenza della polizza;
  • Ultrattività – in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale, dovranno essere garantiti tutti gli eventi accaduti durante il periodo di vigenza della polizza, ma denunciati nei 10 anni successivi. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta da parte della compagnia assicuratrice.

In sede di stipula della polizza è bene fare attenzione quindi a che la stessa rispetti i requisiti sopradetti cioè che copra la “colpa grave” ed il periodo temporale di retroattività e ultrattività.

 

 

In un altro articolo abbiamo parlato dell’importanza di aderire ad una polizza tutela legale contro gli errori in corsia (qui).

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BIBLIOGRAFIA

  1. Legge n. 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale sanitaria ”. Pubblicata su GU Serie Generale n.64 del 17-3-2017
  2. Accordo 20 settembre 2001 “Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999”. Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001
  3. Legge 24 dicembre 2007, n. 24 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” (G. U. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O) (c.d. “Legge Finanziaria” 2008). Art. 3, comma 59
  4. Art. 2043 del codice civile
  5. Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 “Disposizioni in materia di giurisdizione della Corte dei conti
  6. Marsh Risk Consulting. Medmal Claims Italia. Undicesima edizione, 2020
  7. Legge n. 24/2017. Art. 9
  8. Cuttaia F. G. “La responsabilità civile e amministrativa in ambito sanitario alla luce del sistema a doppio binario introdotto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24”, articolo disponibile sul sito giuridico www.ratioiuris.it (ultimo accesso 21-02-2018)
  9. L’introduzione al Quaderno di Federico Gelli“. Articolo pubblicato online sul sito Quotidianosanità il 02-08-2019 e disponibile al seguente link 
  10. Benci L. “ Responsabilità professionale sanitaria /2. Ecco cosa potrebbe succederebbe se venisse approvato il ddl Gelli“. Articolo pubblicato online sul sito Quotidianosanità il 02-12-2015 e disponibile al seguente link
  11. Belardo A. “Il regime claims made nelle polizze professionali medici”. Articolo pubblicato online sul sito diritto.it il 26-05-2017 al seguente link  

 

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