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Novità per la legge “Gelli” in ambito penale: il sanitario risponde per imperizia anche se sbaglia a scegliere le linee-guida o ad attuarle

La recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiarisce definitivamente l’interpretazione normativa del nuovo articolo 590 –sexies cod. pen. introdotto dall’art. 6 della legge 24/2017 (legge “Gelli”)

 

A seguito della pubblicazione della legge 24/2017 ( meglio nota come “legge Gelli”) [1] sulla responsabilità professionale sanitaria le Sezioni Unite penali della Cassazione hanno ritenuto recentemente di dover intervenire per fornire una sorta di “interpretazione autentica” della nuova normativa. Questa si è resa necessaria alla luce di dubbi interpretativi su quale fosse, in tema di responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria per morte o lesioni personali, l’ambito di esclusione della punibilità previsto dall’art. 590-sexies cod. pen. introdotto dall’art. 6 della legge.

Come noto, l’art. 590-sexies c.p. prevede che “qualora l’evento (n.d.s.morte o lesioni personali colpose in ambito sanitario) si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità sia esclusa quando sono state rispettate le raccomandazioni previste dalle line guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Il 22 febbraio 2018 i giudici si sono espressi in merito al quesito loro formulato, fornendo la seguente interpretazione:[2] [3]

 

In pratica le Sezioni Unite hanno riconosciuto l’esimente ex art. 590-sexies, comma 2, c.p. nei soli casi di imperizia derivante da un lieve errore esecutivo di linee guida adeguate alle specificità del caso concreto. In particolare: [4] [5] [6] [7] [8] 

  • si risponderà della morte o delle lesioni del paziente se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da negligenza o imprudenza
  • si risponderà della morte o delle lesioni del paziente se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia quando il caso concreto non è regolato da linee guida o da buone pratiche clinico-assistenziali
  • si risponderà della morte o delle lesioni del paziente per imperizia sia grave che lieve allorquando siano state individuate erroneamente linee guida o buone pratiche (inadeguate alle specificità del caso concreto), richiamando l’obbligo del medico di disattenderle qualora le peculiarità del caso lo rendano necessario
  • si risponderà della morte o delle lesioni del paziente se l’evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell’esecuzione delle raccomandazioni contenute nelle linee guida o nelle buone pratiche clinico-assistenziali (la colpa grave si configura a seguito di un errore grossolano o macroscopico). In altre parole se il sanitario ha ben scelto la linea guida (che quindi è appropriata al caso concreto), non risponderà penalmente in ipotesi di imperizia, qualora la sua colpa sia stata lieve. La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (quella riportata nel riquadro) si è resa necessaria in quanto un’applicazione “alla lettera” dell’art. 6 della legge 24/2017 avrebbe di fatto condotto all’esclusione della punibilità per ogni ipotesi di errore esecutivo per imperizia nel rispetto di linee guida o buone pratiche adeguate e pertinenti al caso. La lettura fornita dalle Sezioni Unite introduce una gradazione tra colpa lieve e colpa grave, non prevista originariamente dalla legge Gelli, stabilendo che solo la presenza di lieve imperizia permette di applicare la neo introdotta causa di non punibilità a patto che, ovviamente, siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, e sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

 

Conclusioni [9]

I giudici in sostanza hanno precisato che la causa di non punibilità prevista all’articolo 590-sexies:

– si applica solo ai fatti che possono essere inquadrati nel paradigma dell’articolo 589 c.p. (omicidio colposo) o in quello dell’articolo 590 c.p. (lesioni personali colpose);
 
– opera solo se l’esercente la professione sanitaria ha individuato le linee guida adeguate al caso concreto e versa in colpa lieve da imperizia nell’attuazione delle relative raccomandazioni.

La causa di non punibilità introdotta dalla legge Gelli, invece, NON si applica:

– se l’esercente la professione sanitaria è in colpa da imprudenza e da negligenza;

– se l’atto sanitario non è stato governato da linee guida o da buone pratiche;

– se il sanitario ha individuato e selezionato le linee guida o le buone pratiche ma queste risultano inadeguate con riferimento al caso concreto;

– se il sanitario ha agito con imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle linee guida.

 

 

In un altro articolo abbiamo analizzato le conseguenze del mancato rispetto delle linee guida da parte dell’operatore sanitario alla luce della nuova legge 24/2017 (qui).

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BIBLIOGRAFIA

[1]  Legge 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Pubblicata su GU Serie Generale n.64 del 17-3-2017. Art. 6

[2] Cassazione, Sezioni Unite, sent. 21 dicembre 2017, Pres. Canzio, Rel. Vessichelli, Ric. Mariotti (informazione provvisoria). Documento disponibile al seguente link  http://www.salvisjuribus.it/wp-content/uploads/2017/12/PP_PEN_17CasInfoProvv31_s.pdf

[3]  Cass. Sez. Unite, 22/02/2018, n. 8770/18

[4]  Zarrelli A. “Colpa medica: quando il medico è responsabile“. Articolo online disponibile al seguente link https://business.laleggepertutti.it/27808_colpa-medica-quando-il-medico-e-responsabile#Responsabilita_medica_il_chiarimento_delle_Sezioni_Unite

[5]  “Cassazione: sezioni unite, medico non punibile solo quando c’è colpa lieve“. Articolo pubblicato il 22-02-2018 e disponibile al seguente link  http://www.cassaforense.it/radiocor-news/cassazione-sezioni-unite-medico-non-punibile-solo-quando-ce-colpa-lieve/

[6] Cupelli C. “La legge gelli-bianco nell’interpretazione delle sezioni unite: torna la gradazione della colpa e si riaffaccia l’art. 2236 c.c.” Articolo on line consultato il 23/12/2017 e disponibile al seguente link https://www.penalecontemporaneo.it/d/5783-la-legge-gelli-bianco-nellinterpretazione-delle-sezioni-unite-torna-la-gradazione-della-colpa-e-si

[7]  Carrara D’Albi’ R. “La responsabilità in ambito penale“. Articolo on line consultato il 27/03/2018 e disponibile al seguente link: http://www.salvisjuribus.it/la-responsabilita-medica-in-ambito-penale/

[8] Prattichizzo F. “La legge Gelli-Bianco sulla responsabilità penale dei medici. Tanto rumore…“. Articolo on line consultato il 31/05/2018 e disponibile al seguente link: http://www.saluteinternazionale.info/2018/05/la-legge-gelli-bianco-sulla-responsabilita-penale-dei-medici-tanto-rumore/

[9] “Non punibilità” secondo la legge 24/2017: quando il medico può beneficiarne. La Cassazione boccia sentenza Corte d’Appello per non averlo considerato”. Articolo pubblicato il 19-03-2019 sul sito “QuotidianoSanità” e disponibile al seguente link 

 

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