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Mancato invio del mezzo di soccorso al cittadino: quali responsabilità per la Centrale 118?

Sulla base di un episodio realmente accaduto, vediamo in quali responsabilità incorre l’operatore del 118 in caso di mancato invio del mezzo di soccorso al cittadino

 

Mario D., affetto da talassemia, si sentì male il 03 agosto 2017 alla stazione ferroviaria di Napoli, furono chiamati i soccorsi ma dal 118 risposero che al momento non c’erano ambulanze disponibili. Un’indagine interna stabilì invece che i mezzi erano disponibili tanto che gli infermieri e i medici coinvolti rischiano ora il licenziamento. Di questo episodio si occuparono anche i giornali (leggi qui). La vicenda è tutt’ora oggetto di due indagini, una affidata a una speciale commissione della Regione Campania e un’altra dovuta alla denuncia in procura presentata dagli stessi vertici della struttura sanitaria per i ritardi nei soccorsi. 

Come dimostrato dalla letteratura internazionale, le cause degli errori e degli avvenimenti avversi in sanità sono spesso da ricercarsi nell’intera organizzazione del lavoro, che crea le condizioni favorevoli al verificarsi dell’errore, e non solo nel comportamento del singolo (1). Volendo fare una valutazione dell’evento, sarebbero diversi gli elementi da considerare. Per esempio, il personale della Centrale era stato formato? Quel giorno vi era carenza di personale? La Centrale Operativa aveva veramente mezzi insufficienti? La Centrale Operativa ha avuto quel giorno un numero di chiamate maggiore rispetto al normale? Erano già stati segnalati episodi analoghi in passato? E quali provvedimenti erano stati presi per evitarne il riaccadimento? II personale era stanco? Quante ore di straordinario aveva svolto nel mese? Erano presenti i protocolli operativi, che per legge devono guidare il comportamento dei sanitari? (2, 3, 4) 

Quest’ultimo punto è molto importante. Per legge la responsabilità della Centrale Operativa compete per la parte operativa ad infermieri che agiscono nell’ambito di protocolli decisi dal Responsabile del servizio 118 (in pratica, il Direttore della Centrale Operativa). (5) Dal punto di vista legale i protocolli operativi sono considerati strumento valutativo e parametro per determinare il corretto svolgimento di ogni intervento in emergenza. Una sentenza della Corte di Cassazione (6) ha affermato che il Responsabile del Servizio 118 risponde penalmente per:

  • Culpa in eligendo (scelta e adozione di protocolli e linee guida)
  • Culpa in custodiendo (aggiornamento progressivo delle nozioni contenute nelle linee guida e protocolli)
  • Culpa in vigilando (controllo sull’osservanza da parte degli Operatori delle linee guida e protocolli).

Le criticità di tipo assistenziale, riferibili al personale della Centrale Operativa, verificatesi nell’abito della gestione del soccorso in oggetto potrebbero essere riconducibili a: 

  • raccolta, durante l’intervista telefonica all’utente che ha richiesto il soccorso, di informazioni incomplete e/o inadeguate, comunque non sufficienti alla valutazione della gravità dell’evento
  • mancato utilizzo dell’applicativo informatico in uso in Centrale che, sulla base dello stato di coscienza, dell’attività respiratoria e delle altre informazioni, individua in modo automatico il giusto codice colore
  • mancata rivalutazione delle condizioni del paziente che avrebbero permesso di variare il codice colore
  • mancato rispetto delle procedure/protocolli, qualora presenti. Il rispetto delle procedure/protocolli ha lo scopo di favorire l’uniformità dei comportamenti di tutti gli operatori e quindi, di conseguenza, evitare errori, fraintendimenti, omissioni, ecc. 

Ai fini della prevenzione di tali eventi il Ministero della salute ha emanato nel 2013 la Raccomandazione n. 15 “Morte o grave danno conseguente a una non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale Operativa 118 e/o all’interno del Pronto Soccorso(7). Il documento dispone che tutte le strutture sanitarie di emergenza, ospedaliere ed extraospedaliere in cui sia presente la funzione di triage, siano tenute ad individuare e adottare adeguate misure organizzative, formative e assistenziali atte a prevenire gli eventi avversi o minimizzare gli effetti conseguenti a una non corretta attribuzione del codice di triage. Il documento assegna particolare importanza alla rivalutazione del pazienti, considerata una fase fondamentale dell’attività di triage, in quanto “permette di evidenziare elementi di aggravamento del quadro clinico iniziale che potrebbero portare ad una modificazione del codice di priorità assegnato”.

In generale, per evitare il riaccadimento di eventi simili, qualora l’operatore della Centrale rilevi un uso improprio del Servizio 118 può avvalersi del supporto del Medico di Centrale, ad esempio per indirizzare l’utente al medico di base o ai medici di Continuità Assistenziale (ex Guardia medica). In tutti gli altri casi l’operatore di Centrale deve inviare il mezzo di soccorso al cittadino. Eventuali rifiuti ingiustificati potrebbero configurare il reato di rifiuto di atti di ufficio (art. 328 c.p.) e, laddove dall’omissione derivi il decesso del paziente, il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.). A tal proposito puoi vedere una recente sentenza qui(8)

 

In un altro articolo abbiamo visto le conseguenze del mancato rispetto delle linee guida da parte dell’operatore sanitario alla luce della legge 24/2017 (qui).

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BIBLIOGRAFIA

  1. Reason J. “Human error: models and management”. Bmj, 2000
  2. DPR 27 marzo 1992.  Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza. Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1992, n. 76.
  3. Atto d’intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 pubblicato su Gazzetta Ufficiale N. 114 Serie Generale del 17 maggio 1996
  4. Corte di Cassazione Sez. IV 13 febbraio 2002 n. 2865
  5. DPR 27 marzo 1992 art. 4
  6. Sez. IV 13 febbraio 2002 n. 2865
  7. Ministero della Salute. Morte o grave danno conseguente a una non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale Operativa 118 e/o all’interno del Pronto Soccorso. Raccomandazione n. 15, 2010
  8. Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza 27.9.2016, n. 40036

 

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