Pubblicato il Lascia un commento

Perché è necessario legare la sicurezza delle cure alla valutazione dei manager delle ASL

 

E’ necessario che le attività di gestione del rischio sanitario e sicurezza delle cure siano legate alla valutazione dei manager delle ASL. Vediamo perchè

 

La normativa vigente[1, 2] stabilisce che all’atto della nomina dei manager delle ASL, le Regioni definiscano e assegnino a tali figure gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi che dovranno raggiungere. La valutazione finale sul loro operato, al termine dell’incarico, viene agganciata al raggiungimento di detti obiettivi.

Come si può constatare dalla lettura della norma tra gli obiettivi assegnati dalle Regioni alle ASL vi è la quasi totale assenza di obiettivi di rischio clinico cioè di obiettivi finalizzati alla salvaguardia della qualità e sicurezza delle cure, in sostituzione di non meglio specificati obiettivi di “sicurezza”.[3] In una situazione simile il rischio clinico viene affidato di fatto, in assenza di direttive specifiche, all’iniziativa dei singoli manager delle ASL (Direttori Generali).

La normativa suddetta prevede la decadenza automatica dall’incarico per il manager che non abbia raggiunto l’equilibrio economico-finanziario stabilito all’atto della nomina.[4, 5] Il principio, legato alla legge 502 del 1992 di “aziendalizzazione” della sanità, prevede che l’ospedale, come una qualsiasi altra azienda, debba chiudere il proprio bilancio in pareggio. Ne consegue che i manager delle ASL non sono incentivati ad investire su obiettivi che non siano quelli già loro assegnati all’atto della nomina, per non rischiare di sforare il budget a loro disposizione e rischiare un provvedimento di decadenza.[6] Il risultato è che vengono trascurate attività fondamentali come la qualità e la sicurezza delle cure.

Attualmente alcune Regioni (non tutte) assegnano alle aziende degli obiettivi di rischio clinico da realizzarsi nell’ambito di “Piani Aziendali di Risk Management” (o aventi simile denominazione) che però non hanno valore certificativo dell’attività svolta stante l’assenza di un reale monitoraggio e verifica dei risultati dichiarati dalle aziende.

La scarsa attenzione al tema della sicurezza emerge analizzando i dati pubblicati dalle stesse aziende sui loro siti web. Infatti la legge 24/2017 (meglio conosciuta come “legge Gelli”) prevede l’obbligo di pubblicare sul sito web della struttura sanitaria una relazione annuale sugli eventi avversi verificatisi, sulle cause che hanno prodotto ogni evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto.[7] Si è potuto osservare, in particolare:

  • Scarsa segnalazione degli eventi avversi da parte del personale sanitario e della dirigenza come attestato dal fatto che l’azienda è venuta di norma a conoscenza di eventi avversi per altre vie rispetto al sistema di segnalazione interno, per esempio attraverso richieste risarcimento danni, reclami dei cittadini, articoli di stampa, ecc.
  • Assenza di una procedura aziendale per la segnalazione volontaria degli eventi avversi (Incident Reporting)
  • Attività di gestione del rischio clinico legata essenzialmente all’applicazione di strumenti di analisi a posteriori degli errori , mentre è necessario soprattutto impegnarsi in un’azione preventiva degli eventi avversi e le loro conseguenze negative
  • Insufficiente formazione degli operatori sul rischio clinico (scarso numero di corsi programmati durante l’anno in rapporto al personale) 
  • Alto numero di eventi avversi prevenibili dovuti alla mancata conoscenza o mancata applicazione di procedure aziendali da parte del personale
  • Assenza del comitato per il controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA)
  • Mancanza di un feed back informativo tra Risk Management e Formazione
  • Introduzione di nuove attrezzature sanitarie senza preventivo addestramento del personale al loro utilizzo
  • Assenza di un sistema di monitoraggio delle azioni di miglioramento prefissate a seguito di un evento avverso
  • Mancata adozione di protocolli e procedure aziendali oltre che mancato adeguamento di quelle già esistenti alla normativa vigente
  • Mancata trasmissione delle informazioni derivanti dall’analisi degli eventi avversi alle unità operative interessate e agli operatori coinvolti al fine di evitare il ripetersi degli stessi eventi
  • Mancata integrazione dei risultati dell’analisi degli eventi avversi nelle pratiche cliniche e assistenziali
  • Gestione del rischio clinico inteso come “minaccia” non solo dagli operatori sanitari, per paura di punizioni o procedimenti disciplinari, ma anche dai dirigenti per timore di perdere il loro ruolo 
  • Insufficiente comunicazione tra le diverse strutture aziendali deputate alla gestione dei rischi
  • Mancata realizzazione di una “mappatura dei rischi” aziendale redatta sulla base degli eventi che hanno prodotto in passato danni per pazienti o operatori.

Per quanto riguarda le richieste risarcimento danni si osserva:

  • Aumento esponenziale delle richieste risarcimento danni per malpractice (sinistri)
  • Insufficiente coinvolgimento delle strutture aziendali istituzionalmente deputate a prevenire situazioni di contenzioso (Comitato Aziendale Valutazione Sinistri) e di valutazione dei rischi (Unità di Gestione del Rischio)
  • Tempi lunghi nell’apertura dei sinistri, nell’acquisizione dei documenti, nell’effettuazione di accertamenti e perizie
  • Aggravio del contenzioso giudiziario per mancato utilizzo dell’istituto della “Transazione” ai fini della risoluzione extragiudiziale delle controversie
  • Assenza di un Ufficio Legale e di un Medico Legale interni all’azienda che permetterebbero di “capitalizzare” l’esperienza acquisita negli anni in materia di responsabilità professionale e di contenzioso e che invece viene dispersa nelle innumerevoli consulenze esterne (tra l’altro con notevole dispendio economico).[8]

L’Italia è uno dei pochi Paesi al mondo ad avere una legge dedicata alla sicurezza delle cure, la legge 24/2017 sopra citata, ma il rischio di una deriva della sicurezza delle cure, nonostante la norma, è possibile poiché manca la verifica della sua effettiva applicazione.[9] Da qui discende che ogni azienda sanitaria dovrebbe essere titolare di specifichi obblighi in materia di rischio clinico, con indicatori basati su dati precisi e certi, il cui rispetto sia considerato criterio di valutazione dell’operato dei manager delle ASL.

Nella stessa ottica si potrebbe incentivare con delle premialità i manager che abbiano conseguito i migliori risultati in termini di riduzione della sinistrosità e miglioramento della qualità delle cure. 

 

In un altro articolo abbiamo visto cosa è possibile fare per evitare gli errori sanitari (qui).

Siamo anche su Facebook (qui). Puoi condividere questo articolo attraverso i pulsanti che trovi in basso.

 

 

BIBLIOGRAFIA

[1] Decreto legislativo 26 luglio 2017, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria” 

[2] Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria. Art. 2, comma 2

[3] Ibidem. Art. 2, comma 5

[4] Ibidem

[5] Legge n. 208/2015. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)“. Commi 294/­298

[6] Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. Art. 2, comma 4

[7] Legge 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Art. 2

[8] Fraioli F. “L’affidamento degli incarichi da parte dell’Azienda Sanitaria. Gli orientamenti della Corte dei conti“. Articolo pubblicato sul sito di informazione sanitaria QuotidianoSanità il 22 maggio 2023 (link)

[9]  Tartaglia R., Cascini F., La regina M., Tanzini M. “Sicurezza delle cure, ancora troppo limitate le evidenze quantitative“. Articolo pubblicato sul sito di informazione sanitaria QuotidianoSanità il 02-03-2022

 

Creative Commons License

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.