Con le nuove norme anche l’infermiere può svolgere il ruolo di Consulente Tecnico d’Ufficio o Perito nell’ambito dei procedimenti civili o penali aventi ad oggetto casi di “malasanità”
Sia nell’ambito del processo civile che di quello penale, il Giudice può avvalersi dell’ausilio di un esperto, qualora la decisione di una causa richieda il possesso di particolari conoscenze tecnico-scientifiche in una determinata materia. Tale figura prende il nome di Perito in sede penale e di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) in sede civile. Le due parti in causa nel processo (il paziente e l’operatore sanitario) possono anch’esse avvalersi di un loro consulente che per entrambi prende il nome di Consulente Tecnico di Parte (CTP). Ricordiamo che in sede penale il giudice si occupa di stabilire se un dato professionista ha commesso un reato mentre in sede civile si occupa di accertare un eventuale danno ai fini del risarcimento. Gli operatori sanitari, in caso di danno involontario al paziente, rispondono in sede penale per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose mentre in sede civile per danno biologico e danno da morte.
Vediamo dunque brevemente chi sono e cosa fanno il Perito, il CTU e il CTP e infine in che modo queste figure si raccordano con la professione infermieristica.
Perito
Nelle fasi avanzate di un procedimento penale, se nasce nel Giudice qualche dubbio e vuole approfondire un particolare aspetto sulla questione di che trattasi può avvalersi della consulenza un esperto di sua fiducia, chiamato Perito. Al Perito viene richiesto di redigere appunto una “perizia”, ossia “un elaborato tecnico motivato concernente fatti di interesse giudiziario che, per essere opportunamente rilevati e valutati, richiedono una particolare e specifica competenza”.
Con la legge n. 24/2017 (nota anche come legge “Gelli”) sulla responsabilità professionale sanitaria,[1] e con il suo richiamo alle linee guida, l’importanza della perizia e di chi la redige è molto aumentato. La legge prevede infatti l’esclusione della responsabilità penale in carico a tutti gli operatori sanitari nei casi di imperizia qualora siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida. Una corretta analisi dell’evento da parte del Perito avrà pertanto come obiettivo non solo lo studio della documentazione sanitaria relativa all’evento (es. cartella clinica) ma anche la verifica del corretto svolgimento dei processi assistenziali rispetto agli standard di riferimento (linee guida, protocolli, ecc.).
Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU)
Il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) è il consulente chiamato dal giudice in ambito civile, quindi nei casi di richieste risarcimento danni, ad esempio per determinare il danno biologico in caso di denuncia per “malasanità”. Al CTU viene affidato il compito di accertare e dare pareri sul comportamento del professionista chiamato in causa esponendo le varie fasi della catena causale che hanno condotto all’evento. Anche al CTU viene richiesto di redigere una relazione scritta chiamata “Consulenza tecnica d’ufficio”. Anche in ambito civile assume importanza il rispetto delle linee guida previsto dalla legge 24/2017: infatti la legge prevede che il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tenga conto del fatto che il sanitario abbia rispettato o meno le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni indicate dalle linee guida.
Consulente Tecnico di Parte (CTP)
Come detto, il Consulente Tecnico di Parte (CTP) è l’esperto nella materia oggetto del procedimento che può essere nominato dalle due parti in causa, il paziente e l’operatore sanitario.
In genere la figura di CTP viene ricoperta da un medico legale il quale per la sua opera deve necessariamente avvalersi (non potendo essere esperto di ogni disciplina medica) dell’ausilio di un professionista esperto della materia oggetto del contendere come per esempio un cardiologo, un chirurgo ma anche un infermiere qualora l’analisi dei fatti richieda la conoscenza di settori di pertinenza di questo professionista (es. ferrista, triagista, ecc.)
Anche gli infermieri possono redigere perizie e consulenze?
In passato perizie e consulenze, anche nei casi di malasanità riguardanti la professione infermieristica, venivano redatte esclusivamente da medici. In questo modo si veniva a creare una perizia non del tutto rispondente perché basata solo sull’esperienza e conoscenza del medico e non dell’infermiere.
La legge 24/2017 ha stabilito che nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto malpractice sanitaria il professionista sanitario citato a giudizio debba essere giudicato da un team formato da un medico legale, necessario alla quantificazione del danno, e da “uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento“.[2] Il medico legale dovrà quindi essere affiancato da uno specialista esperto della materia di che trattasi, e quindi anche da un infermiere, qualora il fatto oggetto di dibattimento sia di pertinenza infermieristica.
Per svolgere il ruolo di consulente (in ambito civile) o di perito (in ambito penale) è necessario per l’infermiere essere iscritto in appositi albi tenuti presso i Tribunali. Nel sito istituzionale di ogni Tribunale c’è una sezione dedicata ai consulenti, contenente tutte le informazioni e i documenti necessari all’iscrizione. La possibilità per gli infermieri di iscriversi a questi albi è stata regolata da un apposito accordo tra Federazione degli Ordini degli infermieri, magistrati e avvocati. Naturalmente per essere iscritti non è necessario solo il possesso del titoli richiesti ma anche la concreta conoscenza teorica e pratica di una delle sei aree specialistiche degli infermieri: area cure primarie; area intensiva e dell’emergenza/urgenza; area medica; area chirurgica; area neonatologica e pediatrica; area salute mentale e dipendenze.[3]
In un altro articolo abbiamo visto quali tutele può offrire l’azienda sanitaria al professionista chiamato in causa dal paziente danneggiato (qui).
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BIBLIOGRAFIA
[1] Legge n. 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Pubblicata su GU Serie Generale n.64 del 17-3-2017
[2] Ibidem. Art. 15
[3] “Intesa tra infermieri, magistrati e avvocati per gli Albi di periti e consulenti tecnici“. Sito web FNOPI, 20/09/2018 (link)
Scusate sapete dirmi il nomenclatore tariffario per i CTU infermieristici
Il tabellario
Grazie
Gentile Leonardo, purtroppo non sappiamo risponderti nel merito. Sappiamo però che sono stati aperti molti sportelli presso gli Ordini degli infermieri di varie città italiane proprio per fornire consulenza in materia di infermieristica legale e forense ai propri iscritti. Un cordiale saluto