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Liste d’attesa in sanità troppo lunghe? Ecco cosa fare

Come fare se le liste d’attesa per una visita medica o un esame sono troppo lunghe e non si può aspettare? Vediamolo in questo articolo

 

Quando si parla della nostra salute il fattore tempo è una risorsa preziosa e non può essere sprecato. Ogni istante è fondamentale ed ha un valore nel processo di cura, poiché una diagnosi tempestiva o un intervento rapido possono determinare risultati significativi in termini di efficacia terapeutica e talvolta fare la differenza addirittura tra la vita e la morte.

Si sente sempre più spesso parlare del fenomeno delle liste d’attesa in sanità. Capita talvolta che recandosi o telefonando al CUP (Centro Unico Prenotazione) per prenotare una visita o un esame diagnostico ci venga risposto che è necessario aspettare mesi perchè le liste d’attesa sono “chiuse”.

Come attestato dall’ISTAT, le liste d’attesa sono uno dei motivi principali per i quali i cittadini rinunciano alle prestazioni sanitarie.[1] Le liste d’attesa prolungate sono anche uno dei motivi per il quale i i cittadini si rivolgono impropriamente al Pronto Soccorso, contribuendo cosi al fenomeno del sovraffollamento. Infatti, come è emerso da una recente ricerca, il 22% degli accessi totali in PS sono da considerarsi “impropri”, cioè non si sarebbero dovuti svolgere li ma altrove.[2] 

Come fare, allora, se un esame è urgente e non si può aspettare? In questi casi la legge tutela il diritto del cittadino a ricevere la prestazione sanitaria nei termini previsti. Infatti, se l’attesa si prolunga oltre il limite massimo il cittadino ha la possibilità di chiedere che la prestazione venga resa in attività “intramoenia” (cioè erogata dall’ospedale ma in regime libero-professionale), senza spendere un euro oltre il normale importo del ticket. 

Per sapere se la prenotazione che ci è stata assegnata “sfora” i termini è necessario conoscere i tempi attualmente previsti dalla legge per l’erogazione di una prestazione sanitaria.[3, 4] La normativa attuale prevede la possibilità per il medico (medico del servizio pubblico, medico di famiglia, pediatra, guardia medica) di applicare un codice di priorità alla prestazione richiesta, secondo il seguente prospetto:

  • U (sta per “Urgente”) – con attesa massima 72 ore;
  • B (sta per “Breve”) – con attesa massima 10 gg.;
  • D (sta per “Differibile”) – con attesa massima 30 gg. per le visite e 60 gg. per gli accertamenti diagnostici;
  • P (sta per “Programmata”) – con attesa massima 120 gg.

Se un ospedale pubblico non riesce a garantire al paziente una visita o un esame con la priorità indicata sull’impegnativa dal medico di base deve attivarsi per individuare un altra strutture in grado di farlo, se anche questa non garantisce i tempi il paziente può chiedere l’intramoenia e, in questo caso, non pagare alcun costo aggiuntivo oltre al normale ticket (tranne se è esente). In caso di mancata prenotazione anche in regime intramoenia, il paziente può recarsi a visita privata e poi chiedere il rimborso all’ASL.[5] Per fare un esempio: se la prestazione medica ha un costo di 30 euro ma in regime intramoenia il paziente paga 150 euro, in virtù di questa norma la ASL è obbligata a rimborsare al paziente che ha anticipato il costo della visita la differenza tra:150 euro (costo effettivamente pagato) e 30 euro (costo reale della prestazione) = 120 euro (quota da rimborsare); nel caso in cui l’assistito è esente dal pagamento della prestazione medica, l’ASL è tenuta a pagare l’intero costo della prestazione. Purtroppo all’atto della prenotazione pochissimi sono gli sportelli che informano i cittadini di questo loro diritto.

 

Come fare a chiedere il rimborso?

Per ottenere la prestazione in intramoenia è necessario presentare domanda indirizzandola al Direttore Generale e al “Responsabile Unico Aziendale per le liste d’attesa” della struttura sanitaria che ci interessa. A tal fine è necessario scaricare, compilare e inviare (tramite raccomandata A/R o PEC) l’apposito modulo disponibile sul sito internet della struttura, secondo le modalità riportate sul modulo stesso. Se si avesse difficoltà a reperire il modulo, un un fac-simile è disponibile sul sito del “Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva” (clicca qui). Come suggerisce lo stesso sito è bene inserirsi comunque in lista d’attesa, anche se non sono rispettate le tempistiche, per dimostrare l’impossibilità di ottenere il diritto e poter chiedere alla ASL l’autorizzazione alla prestazione in Intramoenia.[6] Solo dopo, quando si avrà ottenuto l’appuntamento richiesto da parte dell’ASL, si può cancellare la precedente prenotazione, perché anche le doppie o triple prenotazioni concorrono ad allungare i tempi di attesa.

Per chi abita in Lombardia sono attivi gli “Sportelli Salute”, associazioni di volontari che aiutano i cittadini nella compilazione e invio delle domanda (clicca qui per andare al sito). Anche in Liguria si stanno attrezzando con i primi sportelli.

La possibilità per il paziente di ricevere la prestazione nel modo suddetto riguarda solo le prestazioni cosiddette di “primo accesso”, che sono quelle che riguardano la valutazione di un problema clinico nuovo o la rivalutazione di un problema clinico di tipo cronico. Non vale invece per le prestazioni successive, quelle in genere definite come “controlli”.[7]

In conclusione, quando la prestazione è indifferibile o incompatibile con le liste d’attesa, il paziente ha diritto a che il Servizio Sanitario Nazionale assicuri la prestazione medica in “intramoenia” senza pagare nessun importo oltre il normale ticket oppure, in assenza, ci si potrà recare a studio privato e poi chiedere il rimborso all’azienda sanitaria.[8]

 

 

In un altro articolo abbiamo visto come fare per presentare un reclamo in ospedale (link).

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BIBLIOGRAFIA

[1] ISTAT. “Esame del disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. 13 novembre 2023 . Pag. 31

[2] Convegno AGENAS. “Accessi in Pronto Soccorso e implementazione del DM77 per una migliore presa in carico dei pazienti“. Roma, 22 aprile 2024. Intervento Dott.ssa Maria Pia Randazzo 

[3] Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sul Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa per il triennio 2019 – 2021, di cui all’articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

[4] Ministero della salute. “Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021. Allegato A” (link)

[5] Decreto Legislativo n. 124/1998. In particolare l’art. 3 comma 13 prevede che: “qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato (…) l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda (…) la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione (ticket) e l’effettivo costo di quest’ultima“.

[6]Liste di attesa: cosa sapere e come agire”. Articolo pubblicato sul sito web del “Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva” il 25 Settembre 2023 (link)

[7] Claudio Maria Maffei “Il governo delle liste di attesa. Più attenzione alla “presa in carico”. Sito web QuotidianoSanità, 29-01-2024

[8] Schirripa V. “Liste di attesa infinite per le visite mediche: come difendersi dalle pratiche illecite“. Sito web Salvisjuribus, 14-05-2024

Foto di tomwieden da Pixabay

 

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