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Professionisti sanitari colpevoli se non seguono linee guida adeguate

In questo articolo vediamo brevemente le responsabilità degli operatori sanitari in ordine al mancato rispetto delle linee guida

 

Le linee guida consistono in raccomandazioni di comportamento clinico, redatte sulla base delle evidenze scientifiche, rivolte ai sanitari, allo scopo di suggerire loro le modalità di intervento più appropriate nelle diverse situazioni cliniche.[1]

Tra i principali fattori predisponenti per l’accadimento degli eventi avversi in sanità troviamo la mancata applicazione delle linee guida.[2] Il Ministero della Salute ha evidenziato come sia fondamentale, a fini preventivi, “la diffusione e l’applicazione nei vari contesti aziendali delle raccomandazioni disponibili e delle buone pratiche prodotte sia in ambito nazionale che internazionale“.[3]

Per fronteggiare questo problema la legge 8 marzo 2017 n. 24 (più nota come “legge Gelli”) sulla sicurezza delle cure e la responsabilità professionale sanitaria[4] ha introdotto il rispetto delle linee guida (o delle buone pratiche assistenziali) come criterio di esclusione dalla responsabilità penale per i reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo.[5]

In particolare l’art. 6 della legge Gelli introduce l’adesione alle linee guida come fattore esimente da responsabilità per gli operatori sanitari per i casi imperizia (si intende per imperizia la condotta tenuta con sprovvedutezza dovuta a mancanza di adeguata preparazione). Ciò si realizza attraverso l’introduzione, all’interno del codice penale italiano, dell’art. 590 sexies. Condizione posta dall’art. 590 sexies per esimere da responsabilità il sanitario è che le “linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”. Questo significa che il professionista sanitario dovrà valutare preliminarmente l’adeguatezza delle linee guida al caso concreto cioè al singolo paziente. In sostanza se il sanitario applica delle linee guida inadatte al singolo caso e da tale comportamento derivano conseguenze dannose per il paziente risponderà penalmente per morte o lesioni. Pertanto, ove occorrano, le linee guida debbono essere applicate, diversamente corre l’obbligo di disapplicarle.

Si ricorda che l’esimente di colpa previsto dalla legge Gelli, come chiarito dalla Cassazione, si applica sono in caso di colpa lieve e non di colpa grave.[6] [7] Si intende per colpa grave il compimento da parte del professionista di un errore grossolano, non scusabile[8] (per esempio togliere il rene sano anzichè quello malato oppure applicare la sacca di sangue al paziente sbagliato).

Sulla base di tali considerazioni tutti i professionisti della salute sono tenuti, anche a propria tutela, oltre che del paziente, a fare riferimento alle linee guida, per non incorrere nelle sanzioni penali previste dalla legge.

 

In un altro articolo abbiamo parlato delle linee guida dal punto di vista della struttura sanitaria (qui). 

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BIBLIOGRAFIA

[1] Field MJ, Lohr KN. “Guidelines for Clinical Practice. From Development to Use”. Washington, D.C: Institute of Medicine. National Academy Press; 1992

[2] Ministero della Salute. “Monitoraggio degli eventi sentinella. 5° Rapporto (settembre 2005-dicembre 2012)”, 2015. Pag. 14

[3] Ibidem

[4] Legge n. 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

[5] Ibidem. Art. 6

[6] Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 21 dicembre 2017, Pres. Canzio, Rel. Vessichelli, Ric. Mariotti (informazione provvisoria)

[7] Cass. Sez. Unite, 22/02/2018, n. 8770/2018

[8] Corte dei conti reg. Veneto 17.3.98, n. 236, Ragiusan, 1998, n. 170-1, 107)

 

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