Tra i licenziamenti motivati da responsabilità disciplinare troviamo anche quelli conseguenti a errore sanitario
(Articolo aggiornato luglio 2022)
La responsabilità disciplinare è una forma di responsabilità aggiuntiva rispetto a quella penale, civile e amministrativa nella quale incorre il lavoratore, sia esso pubblico che privato, nel momento in cui non osservi gli obblighi previsti dalla normativa legislativa e contrattuale.
La sanzione più estrema alla quale può andare incontro il lavoratore in caso di responsabilità disciplinare è il licenziamento. Il licenziamento avviene in seguito a comportamenti colposi o dolosi del lavoratore, tanto gravi da compromettere il vincolo fiduciario e quindi non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Il licenziamento per motivi disciplinari può avvenire in due modi:
1. licenziamento per giusta causa: [1] il licenziamento per giusta causa si ha quando il lavoratore si rende colpevole di comportamenti disciplinari gravi, tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. In questo caso il licenziamento avviene immediatamente, senza preavviso. Esempi in questo senso possono essere: furto di beni aziendali, falsa malattia, offese al datore di lavoro sui social media (Facebook, ecc.), utilizzo improprio dei permessi per la 104, ecc.
2. licenziamento per giustificato motivo soggettivo: [2] in questo caso il licenziamento è causato da un “notevole inadempimento” del lavoratore ai suoi obblighi contrattuali. In questo caso l’interruzione del rapporto di lavoro non è immediata ma la normativa impone un preavviso al licenziamento da parte del datore di lavoro che varia a seconda dei contratti di lavoro (il licenziamento è chiamato “soggettivo” in quanto consegue ad un comportamento del lavoratore al contrario del licenziamento per giustificato motivo “oggettivo” che dipende da cause indipendenti dal lavoratore, come per esempio crisi aziendali).
Casistica
Purtroppo è presente una discreta casistica riguardante medici, infermieri e altre figure licenziati a causa di un errore sanitario, sia nel pubblico che nel privato. I licenziamenti, anche se contestati dagli interessati, sono stati invece dichiarati legittimi dai giudici in sede processuale. Vediamo di seguito alcuni esempi:
- 2005 – Licenziamento per giustificato motivo nei confronti di una infermiera di un ospedale religioso colpevole di aver preparato e consegnato per la somministrazione una terapia con dosaggio superiore a quello prescritto [3]
- 2010 – Licenziamento di un medico e di un’infermiera di un’azienda pubblica condannati per omicidio colposo, con sentenza passata in giudicato, per la morte di un bambino di quattro anni. La contestazione loro mossa è stata quella di avere contribuito a cagionare la morte del bambino avendo il medico di reparto omesso di prestare la dovuta assistenza e l’infermiera omesso di avvisare il medico del peggioramento delle condizioni di salute del minore, nonostante le ripetute sollecitazioni al riguardo dei parenti [4]
- 2014 – Licenziamento per giusta causa nei confronti di un’infermiera di un’azienda pubblica a seguito dell’erronea somministrazione ad un degente di eparina in dose dieci volte superiore a quella indicata per la terapia, provocandone una pericolosa emorragia cerebrale [5]
- 2015 – Licenziamento per giusta causa nei confronti di un infermiere di una cooperativa sociale colpevole di grave negligenza per aver accompagnato in Pronto Soccorso una paziente, in quel momento in stato di coma, con la documentazione sanitaria di un’altra persona [6]
- 2016 – Licenziamento per giusta causa nei confronti dell’infermiera di una cooperativa sociale colpevole di erronea somministrazione di un farmaco ad un paziente, della quale aveva incaricato un’Operatrice Socio Sanitaria, senza preventivamente accertarne l’identità e lo stato di salute [7]
- 2017 – Licenziamento per giusta causa di tre infermiere di una casa di cura accreditata coinvolte nello scambio di alcune neonate in culla [8]
- 2019 – Licenziamento di due infermieri e sei OSS di una casa di riposo a seguito dell’aumento esponenziale dei casi di lesioni da decubito/ulcere cutanee nei pazienti loro assegnati [9]
- 2020 – Licenziamento per giusta causa di un chirurgo a seguito della morte per emorragia di un paziente. In particolare si contestava al sanitario l’essersi presentato in reparto solo diverse ore dopo la chiamata degli infermieri, nonostante l’urgenza del caso.[10]
Quando il licenziamento è illegittimo?
Il licenziamento è illegittimo laddove manchi un giustificato motivo oppure una giusta causa. In passato un efficace strumento di tutela era rappresentato dall’art. 18 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori). Il 07 marzo 2015 è stata approvata in Italia la riforma del diritto del lavoro, chiamata “Jobs Act”.[11] Dall’entrata in vigore della legge i licenziamenti illegittimi e ingiustificati dei neo-assunti (con, praticamente, la sola eccezione dei licenziamenti discriminatori), anche se ritenuti tali dal giudice, non sono più sanzionati con la reintegrazione nel posto di lavoro, ma con un risarcimento in misura crescente, proporzionato agli anni di servizio.
Successivamente la legge è stata modificata. Nel settembre del 2018 la Corte Costituzionale ha sentenziato[12] che, indipendentemente dalla data di assunzione prevista dal Jobs Act, se il licenziamento è stato intimato per motivi disciplinari e si dimostra che il fatto di cui viene incolpati non sussiste, il lavoratore può ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro.[13]
In un altro articolo abbiamo visto in che modo è possibile intervenire per ridurre gli errori sanitari (qui).
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BIBLIOGRAFIA
[1] Art. 2119 c.c.
[2] Art. 3 legge 604/1966
[3] Corte di cassazione civile Roma sentenza 13317/05 del 21/06/2005
[4] Sentenza Cass. Pen. n. 34845/10
[5] Corte di cassazione sentenza n. 23209/2014
[6] Corte di cassazione sentenza n. 16336 del 4.08.2015
[7] Tribunale di Como, 5 maggio 2016, aderendo ad un recente orientamento della Cassazione (Cass. n. 16336/2015)
[8] Fantucchio A. “Scambio di neonate alla Malzoni: licenziate tre infermiere”. Articolo online pubblicato il 27 ottobre 2017 e disponibile al seguente link
[9] https://www.assocarenews.it/infermieri/due-infermieri-e-sei-oss-licenziati-perche-procuravano-lesioni-cutanee-su-pazienti
[10] Cassazione, sezione lavoro, pronuncia n. 18883 del 15 luglio 2020
[11] Dlgs. n. 23/2015
[12] Corte Costituzionale sent. n. 194/2018
[13] “Licenziamento 2019 Jobs Act indennizzo“. Articolo pubblicato online sul portale giuridico “Laleggepertutti”, disponibile al seguente link