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I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) a garanzia della sicurezza delle cure

I Livelli Essenziali di Assistenza costituiscono una garanzia a tutela della sicurezza del paziente, vediamo perchè

 

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è un sistema di strutture e servizi che hanno lo scopo di garantire a tutti i cittadini l’accesso universale all’erogazione delle prestazioni sanitarie, in attuazione dell’art. 32 della Costituzione.

La Costituzione assegna alle Regioni, attraverso il Titolo V, il compito di gestire la sanità. Vi sono però tutta una serie di prestazioni che lo Stato chiede alle Regioni di assicurare inderogabilmente e gratuitamente ai cittadini, i cosiddetti Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Pertanto le prestazioni e i servizi inclusi nei LEA configurano il livello «essenziale» garantito in condizioni di uniformità a tutti i cittadini nell’ambito nazionale. Le Regioni possono, facendo ricorso a risorse proprie, prevedere e garantire servizi e prestazioni aggiuntive rispetto a quelle incluse nei LEA,[1] ma non inferiori. Le prestazioni sanitarie comprese dai LEA devono essere uguali in ogni Regione e in tutte le aziende sanitarie.

Più precisamente quando parliamo di livelli di assistenza sanitaria si intende il complesso delle attività, dei servizi e delle prestazioni di tipo preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo e di presa in carico assistenziale rilevante sotto il profilo sanitario che la Regione effettivamente eroga attraverso la propria organizzazione sanitaria o avvalendosi di erogatori esterni.[2] I LEA non riguardano solo le cure ospedaliere ma anche quelle territoriali come le cure domiciliari alle persone non autosufficienti o i servizi di emergenza-urgenza 118.

Il concetto di essenzialità presuppone quello di efficacia, in quanto non avrebbe senso qualificare come essenziale una prestazione di non certificata efficacia. Di qui la necessità di una continua attività di ricognizione delle nuove prestazioni di dimostrata efficacia che, via via, la ricerca rende disponibili. Questa attività ricognitiva è indispensabile per assicurare sensibilità e capacità di adeguamento dei LEA all’innovazione scientifica e tecnologica. A tal fine è stata istituita una apposita Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e  la promozione dell’appropriatezza nel Servizio Sanitario Nazionale.[3]

L’appropriatezza delle prestazioni ha riscosso un  ulteriore riconoscimento in relazione alle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario. Tale criterio è infatti uno dei cardini della legge 8 marzo 2017, n. 24, più conosciuta come legge “Gelli-Bianco”, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” che ha affermato che la “sicurezza delle cure” si realizza «anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative».[4] L’appropriatezza è chiamata dunque ad assicurare la qualità e la sicurezza delle cure.[5]

L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) monitora affinché i LEA siano uniformemente ed equamente assicurati su tutto il territorio nazionale.

Ogni anno il Ministero della salute diffonde il report “Monitoraggio dei LEA attraverso la cosiddetta Griglia LEA” che verifica l’erogazione, attraverso l’assegnazione di un punteggio, delle prestazioni sanitarie che le Regioni devono garantire ai cittadini. Per le Regioni considerate inadempienti il Ministero prevede uno specifico affiancamento, fino a giungere all’eventuale commissariamento.

 

 

In un altro articolo abbiamo visto i concetti base della legge Gelli-Bianco sulla sicurezza delle cure (qui). 

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BIBLIOGRAFIA

[1] D.P.C.M. 29 novembre 2001

[2] Palumbo F., La Falce M. G. “Aspetti teorici e applicativi dei LEA in campo sanitario”. QuotidianoSanità edizioni, 2020

[3] D.P.C.M. 12 gennaio 2017

[4] Legge 24/2017 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” Art. 1, Comma 2

[5] Antonelli V. “La garanzia dei livelli essenziali di assistenza nei primi 40 anni del Servizio sanitario nazionale: dall’uniformità all’appropriatezza”. Rivista “Federalismi.it” n. 7/2018.

 

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