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Emergenza 118: un’insufficiente dotazione di personale costituisce un pericolo per la sicurezza

Quali rischi presenta il trasporto del paziente in emergenza 118 senza un adeguato numero di operatori? Cosa prevede la normativa da questo punto di vista? Vediamolo in questo articolo

 

I lavoratori del sistema di emergenza 118, come quelli di qualsiasi altra azienda sanitaria, devono poter svolgere il loro lavoro in condizioni di sicurezza. Sulle strade invece è sempre più frequente osservare mezzi di soccorso con un equipaggio composto da due unità, infermiere e autista, personale sicuramente insufficiente a svolgere le attività d’istituto, che richiedono almeno tre operatori. Ma quali rischi presenta il trasporto del paziente in emergenza 118 con un numero insufficiente di operatori? I rischi sono vari, a cominciare da quelli per la salute. Infatti un maggior carico da sollevare determina un sovraccarico sulla colonna che si traduce in un aumentato rischio di lesioni, in particolare al livello del tratto dorso-lombare e degli arti inferiori.

 

Cosa prevede la normativa in merito?

Il D.Lgs 81/2008,[1] la normativa vigente in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Questo documento deve riportare la valutazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda,[2] sia di natura tecnica che organizzativa, compresi turnazione e organici. Nella fattispecie della movimentazione manuale dei carichi il datore di lavoro è tenuto a evitare o ridurre “i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta”.[3]

La responsabilità del datore di lavoro al riguardo è stata ribadita in più occasioni della Cassazione,[4] e trova origine nell’art. 2087 del Codice Civile il quale recita: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Sulla stessa linea l’art. 1176 del Codice Civile il quale prevede che il datore di lavoro “Nell’adempimento dell’obbligo inerente all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”. In particolare, la sentenza 14556/2017 della Corte di Cassazione ha sancito che proprio al datore di lavoro spetta “l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento medesimo”.

Sulla scorta dei risultati di numerosi studi di fisiopatologia e di biomeccanica dell’apparato locomotore e di epidemiologia sono stati stabiliti dalla legge, per la movimentazione manuale di carichi, veri e propri valori limite, al fine di prevenire eventuali danni all’apparato muscolo-scheletrico. Tenuto conto delle differenze di genere e di età, il carico massimo sollevabile stabilito per singolo lavoratore/lavoratrice è il seguente:[5]

  • Uomo: dai 18 ai 45 anni il peso massimo sollevabile è 25 Kg (fino a 18 e oltre 45 anni è di 20 Kg)
  • Donna: dai 18 ai 45 anni il peso massimo sollevabile è 20 Kg (fino a 18 e oltre 45 anni è di 15 Kg).

 

Quali rischi durante il soccorso in emergenza 118?

Come detto la norma suggerisce di utilizzare, come pesi massimi in condizioni ideali, 25 kg per i maschi e 20 Kg per le femmine, se si vuol salvaguardare la salute del lavoratore. E’ stato calcolato e misurato che il sollevamento di un carico di circa 25 Kg da terra (a schiena flessa) fino all’altezza del torace può comportare forze di compressione sul disco lombare superiori a 400 Kg.[6] Il superamento di tali valori di massa durante i sollevamenti, anche se occasionali, è considerato dalla normativa “critico” e quindi da evitare.[7] Il manuale INAIL suggerisce, come regola generale per evitare danni, di “Non sollevare manualmente, da soli, pesi superiori ai valori di peso massimo movimentabile”.[8]

Logica vuole che se è buona norma non superare il limite di 25 kg per singolo operatore, considerando che una persona adulta pesa mediamente 70/80 kg e necessita di essere completamente sollevata da terra per il trasferimento dall’abitazione all’ambulanza e che il tragitto vede spesso la presenza di scale, è evidente come per eliminare o quantomeno ridurre tale rischio siano necessari almeno tre operatori.[9] 

Al peso del paziente si deve aggiungere il peso dei vari materiali ed apparecchiature in dotazione all’equipaggio come defibrillatore, borsone porta farmaci, bombola O2, tavola spinale, ecc. Considerando che un soccorritore può operare in qualsiasi scenario non poco incidono le condizioni sfavorevoli in cui avviene il trasporto, per vari motivi: il piano di lavoro implica la manipolazione del carico a livelli diversi (es. gradini), il carico è in equilibrio instabile o con contenuto a rischio di spostamento (es. sollevamento della barella da terra), il carico è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto/maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco (es. paziente sul telo-amaca), il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un’altezza di sicurezza o in buona posizione (es. fossati). Questi fattori sono moltiplicativi del rischio per cui andrebbe abbassato ulteriormente il valore del peso massimo movimentabile.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs 81/2008 può avere conseguenze rilevanti per pazienti, operatori e aziende sanitarie, quali ad esempio:

  • aumento degli infortuni per i lavoratori dell’emergenza 118
  • possibilità di coinvolgimento del paziente nell’infortunio
  • rischio di sanzioni per il datore di lavoro previste dal D.Lgs 81/2008
  • aumento dei costi sociali e previdenziali
  • aumento dei fattori di rischio psicologico per il personale come insoddisfazione, stress, burnout.[10, 11]

Per i motivi sopraesposti sarebbe opportuno che i mezzi di soccorso del servizio 118 fossero dotati di equipaggi costituiti da minimo tre operatori.

 

In un altro articolo abbiamo visto come si valutano i rischi sul lavoro (qui).

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BIBLIOGRAFIA

[1] Decreto Legislativo 09-04-2008, n. 81. Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gazzetta Ufficiale n. 101, S. O. 108, 30 aprile 2008

[2] Ibidem. Art. 28, comma 1

[3] Ibidem.  Articolo 168 (Obblighi del datore di lavoro). Comma 2, lettera “c”

[4] Cassazione sentenza n. 4012/1998

[5] Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08, che fa riferimento alla ISO11228-1 e EN1005-2

[6] Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018: linee di indirizzo per l’applicazione del titolo VI del D. Lgs. 81/08 e per la valutazione e gestione del rischio connesso alla Movimentazione Manuale di Carichi (MMC)

[7] Ibidem. Tabella 7: Sollevamento e Trasporto – quick assessment- condizioni critiche

[8] Manuale INAIL “I disturbi muscolo-scheletrici lavorativi”. Edizione 2012, pag. 21 (disponibile al seguente link )

[9] Commissione Europea. “Rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro nel settore sanitario”. 2010, pag. 126

[19] Ministero della Salute. “Manuale di formazione per il governo clinico: la sicurezza dei pazienti e degli operatori”. Roma, 2012, pag. 83

[11] INAIL. “Carichi di lavoro e sicurezza degli operatori sanitari”. Collana Salute e Sicurezza. Milano, 2017, pag. 10

 

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