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Errori sanitari: cosa fare in caso di denuncia penale?

Vediamo in questo articolo quali sono gli strumenti che gli operatori sanitari (medici, infermieri, ecc.) hanno a disposizione per difendersi contro un’eventuale denuncia penale nei loro confronti

 

A seguito della denuncia da parte di un paziente di un danno a suo carico le autorità hanno il compito di accertare se tali affermazioni siano vere e quali condotte abbiano eventualmente cagionato l’evento lesivo e l’autore delle stesse. Ricordiamo che i i reati più importanti nei quali può incorrere un operatore sanitario sono l’omicidio colposo e le lesioni personali. Ma quali sono le modalità con cui un sanitario viene a conoscenza di essere coinvolto in un procedimento penale?

Un procedimento penale per responsabilità sanitaria può prendere avvio per iniziativa del paziente (attraverso una denuncia o una querela), per iniziativa di quei soggetti che, per dovere d’ufficio, hanno l’obbligo giuridico di denunciare (reati perseguibili d’ufficio) oppure per iniziativa del Pubblico Ministero o Polizia giudiziaria.

Un sanitario viene a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a proprio carico attraverso la notifica dell’informazione di garanzia (più spesso chiamata avviso di garanzia). Questa non rileva nulla sulla sussistenza o meno di una eventuale accertamento di responsabilità a suo carico: l’informazione di garanzia infatti mette solo l’indagato al corrente che sul suo conto sono in corso delle indagini. Nell’informazione di garanzia è contenuta la descrizione del reato contestato e le norme di legge che si ritiene siano state violate, nonché luogo e data dell’evento. 

L’invio di questo documento è previsto nei casi in cui il Pubblico Ministero (cioè colui che nel processo rappresenta l’accusa) abbia deciso di svolgere un’attività di indagine per la quale è prevista necessariamente la presenza del difensore per esempio nell’ipotesi in cui venga disposta l’autopsia del paziente deceduto o si voglia effettuare un interrogatorio dell’indagato o ancora nel caso di perquisizioni o sequestri. In questo caso è opportuno per il sanitario rivolgersi immediatamente ad un legale che a sua volta si incaricherà di nominare un consulente tecnico specialista in medicina legale, il quale dovrà necessariamente avvalersi per il suo operato, essendo impossibile avere pratica conoscenza di ogni branca della medicina, della collaborazione di un professionista esperto della materia oggetto del contendere (es. cardiologo, chirurgo, infermiere, ostetrica, ecc.). Il risultato finale sarà una relazione (perizia medico legale) nella quale saranno descritti in maniera precisa e puntuale gli accadimenti da un punto di vista medico-scientifico e le ragioni per cui si ritiene che l’operatore abbia agito correttamente, a dispetto delle affermazioni della controparte. 

Le indagini preliminari sono le attività di accertamento, di ricerca delle prove poste in essere dal Pubblico Ministero e dalla polizia giudiziaria per verificare la fondatezza della notizia di reato (si ricorda che in questo senso hanno validità anche i tabulati telefonici, le eventuali e-mail ricevute, le chat WhatsApp, ecc.). Al termine delle indagini preliminari si aprono due scenari diversi per il sanitario indagato: il pubblico ministero può, sulla base dei rapporti dei propri consulenti, chiedere l’archiviazione nel caso ritenga che non vi siano elementi sufficienti per sostenere l’accusa, oppure al contrario, qualora ritenga che vi siano profili di reità a carico dell’indagato, chiedere il rinvio a giudizio dello stesso e quindi dare avvio alla fase dibattimentale e quindi al processo vero e proprio. D’ora in poi il sanitario da indagato diventa imputato.

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio si arriva al momento dell’udienza preliminare. In questa fase ha inizio il dibattito tra le parti, l’accusa e la difesa, alla presenza del Pubblico Ministero. Le prove che il sanitario imputato, insieme al suo difensore, può portare a sua difesa sono prove documentali (cartella clinica e tutta la documentazione sanitaria relativa alla gestione del caso clinico), prove dichiarative cioè testimoni che possano aiutare a ricostruire il fatto storico nella sua interezza (es. anestesista, ferrista, ecc.). La prova principe rimane comunque la prova scientifica cosi che vengono ad assumere importanza fondamentale le figure di abbiamo parlato prima, il medico legale e il suo consulente specialista, i quali, attraverso un’accurata e attenta disamina e valutazione dell’accaduto, comparando l’operato del sanitario con le evidenze scientifiche più recenti e accreditate, possono smentire eventuali accuse a carico del sanitario che si trovano a difendere e certificare la validità del suo operato. Analogamente a quanto avviene per l’imputato, anche il paziente può disporre di prove documentali, dichiarative e scientifiche.

Dopo la chiusura del dibattimento, il giudice emette la sentenza che, come tutti sanno, può essere di assoluzione o di condanna.

Si precisa che la prova del danno non basta a definire la responsabilità dell’operatore sanitario. Affinché ciò avvenga deve essere provato che esiste un preciso legame tra l’errore commesso e il danno subito dal paziente, il cosiddetto “nesso causale”. In sede penale il giudizio sul nesso causale tra condotta ed evento deve essere espresso, in termini di certezza, “oltre ogni ragionevole dubbio” e comunque di elevata probabilità logica.

La struttura ospedaliera è anch’essa coinvolta; nel momento in cui un proprio operatore sanitario è iscritto nel registro degli indagati la struttura stessa ne risponde, in quanto datore di lavoro, anche da un punto di vista penale.

 

Nel corso di un processo penale qual è il ruolo del paziente o dei familiari del paziente?

L’ordinamento consente al paziente, o in caso di decesso dello stesso, ai suoi familiari, di costituirsi parte civile nel processo penale ovvero di partecipare al processo attraverso la nomina di un difensore per la presentazione di una richiesta risarcimento danni. 

La parte civile può avanzare una richiesta di risarcimento danni che può essere formulata in termini generici e in questo caso, in caso di condanna penale del sanitario al termine dei tre gradi di giudizio, viene riconosciuto un generico diritto della parte civile a ricevere un risarcimento del danno che sarà quantificato successivamente in sede civile, o può avanzare una richiesta di provvisionale cioè la richiesta di una parte del risarcimento che sarà immediatamente esecutiva e che potrà essere quantificata direttamente dal giudice penale e liquidata subito dopo il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado.

 

Qual è il ruolo della struttura sanitaria e dell’assicurazione?

Si parla in questo caso del “responsabile civile” cioè colui che paga economicamente per il fatto commesso dall’imputato. Nel caso della responsabilità sanitaria qualora il sanitario commetta il fatto quale dipendente di una struttura pubblica e quindi di un ospedale o di una ASL, il responsabile civile sarà la struttura o la ASL di cui il sanitario è dipendente. Qualora il sanitario invece abbia commesso il fatto in una casa di cura privata come libero professionista o nel suo studio privato (es. Odontoiatra) il responsabile civile sarà la compagnia assicurativa con cui il sanitario avrà in precedenza stipulato la propria polizza professionale.

Attenzione, si ricorda che in ambito penale la “responsabilità è personale” ciò vuol dire che si risponde in prima persona del proprio operato, pertanto non esiste alcuna assicurazione che possa fungere da “copertura”, come accade invece in ambito civile.

 

 

In un altro articolo abbiamo parlato del Consulente Tecnico di Parte nei giudizi per responsabilità sanitaria (link).

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FONTE

Rodinò Toscano, G. Ciucci. “Questioni Pratiche in tema di Responsabilità Penale degli Operatori Sanitari”. Webinar Consulcesi & Partner, luglio 2021 (link)

 

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