Come possiamo distinguere tra complicanza ed errore sanitario? E la complicanza esclude la responsabilità del sanitario?
Tolti i rari casi di dolo (ossia di danno causato intenzionalmente), la più frequente ipotesi di responsabilità sanitaria è quella che consegue ad un errore. Il nostro ordinamento consente al paziente, o in caso di decesso dello stesso ai suoi familiari, di avanzare alla struttura una richiesta di risarcimento per i danni subiti (responsabilità civile).
Per fare questo il paziente deve però, per prima cosa, assicurarsi di aver effettivamente subito un danno. Infatti è necessario distinguere tra danni che sono considerati conseguenza “normale” ed inevitabile di un intervento, e che quindi non sono dovuti alla colpa dei sanitari che l’hanno praticato, e danni che, invece, sono dovuti ad un intervento male eseguito e quindi ad errore sanitario. A tal fine è importante chiarire il concetto di “complicanza”. Con tale termine la medicina legale designa un evento dannoso, insorto nel corso di un intervento chirurgico o di un iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile. Si pensi, per esempio, ad una trombosi post-traumatica pur in presenza di idonea copertura con anticoagulanti (es. eparina).
La distinzione tra errore e complicanza risente anche della scienza medica, che si evolve costantemente. Grazie allo sviluppo delle ricerche in ambito sanitario, alcuni eventi prima considerati come complicanze o “incidenti” si sono effettivamente dimostrati prevenibili e quindi riconducibili all’attività dei sanitari, piuttosto che alla patologia di base del paziente o come effetto collaterale dei trattamenti; ne sono un esempio le infezioni legate al catetere venoso centrale o le cadute dei pazienti.
La Corte di Cassazione[1] ha stabilito che nel giudizio di responsabilità del medico nei confronti del paziente, è necessario che il sanitario, perché vada esente da colpa, deve riuscire a dimostrare di aver tenuto una condotta conforme alla “leges artis”, a nulla rilevando che il danno patito dal paziente sia dipeso da una complicanza. Quindi, affinchè vi sia l’esonero della responsabilità del sanitario, occorre che il danno sia stato imprevedibile o, quantomeno, inevitabile.
In pratica, il concetto medico di “complicanza” non costituisce in sé un fattore di esclusione della colpa medica. Al Giudice non interessa se l’evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze: interessa solo se quell’evento sia dipeso o meno da un comportamento errato del medico.[2]
Ma perché si deve rispondere di un fatto che non volevamo che accadesse? La risposta è nella prevedibilità dell’evento. Infatti se l’evento era prevedibile il giudice si domanda “Perchè non è stato evitato?” ed è di questo, appunto, che si deve rispondere.
Nelle prestazioni medico-chirurgiche di routine, l’errore sanitario fa presumere ancor di più l’ipotesi di negligenza o imperizia del sanitario, in quanto, in questo tipo di operazioni il dato di esperienza è tale da dover scongiurare il realizzarsi di eventi negativi. Anche in questi casi toccherà al sanitario fornire la prova che l’esito peggiorativo è stato determinato da causa a lui non imputabile.[3]
Si deve evidenziare, inoltre, che nell’ipotesi di cui il medico non abbia preventivamente informato il paziente circa la possibilità del verificarsi di una “complicanza” e questa poi, in concreto, si verifica, il medico è comunque responsabile, anche quando non sussiste una condotta colposa, per aver violato l’obbligo di informazione al paziente, il cosiddetto “consenso informato”. Infatti quest’ultimo, con la legge di riforma del 2017,[4] è diventato un’obbligazione a sé stante, del tutto indipendente dall’atto diagnostico e terapeutico vero e proprio, la cui violazione configura già di per sé la possibilità di un eventuale risarcimento.[5]
In un altro articolo abbiamo visto come ottenere il risarcimento del danno in caso di responsabilità della struttura sanitaria (qui).
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BIBLIOGRAFIA
[1] Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, III Sez. Civ, Rel Dr. Rossetti – N. 13328 del 30 giugno 2015 ( link)
[2] Ibidem. Pag. 8
[3] Cassazione civile, sez. III, sentenza del 13/10/2017 n° 24074
[4] Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”
[5] Piccinini A. Atti del 13° Forum Risk Management in sanità. Firenze, 27/30 novembre 2018