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Abolire la colpa penale in ambito sanitario?

Abolire o meno la colpa penale in ambito sanitario? Vediamo quali sono le posizioni a favore e quali quelle contro

 

Uno dei modi più certi per far migliorare un’organizzazione consiste nel riconoscere dove le problematiche perdurano e porvi rimedio. A tal fine assume importanza la segnalazione da parte degli operatori sanitari (medici, infermieri, ecc.) di eventuali eventi avversi, incidenti, ecc.

Purtroppo i dati stanno a dimostrare che gli errori non sempre vengono segnalati dal personale sanitario, forse per il timore di andare incontro ad azioni legali,[1] che nel nostro ordinamento sono non solo di tipo civile ma anche penale. Una soluzione potrebbe essere quella di offrire una protezione giuridica agli operatori che ammettano spontaneamente di aver commesso un errore, un po’ come avviene oggi per i piloti d’aereo, dove questo sistema ha dato ottimi risultati.[2, 3]

Non tutti gli esiti negativi sono frutto di un errore quindi non sempre è “colpa” di qualcuno se accade un evento avverso. Per Karl Popper “Siamo fallibili ed è impossibile per chiunque evitare tutti gli errori, anche quelli evitabili”.[4] Oggi non siamo più abituati ad accettare l’errore, si pensa sempre alla disattenzione, alla distrazione del medico o dell’infermiere, ma è la straordinaria complessità nell’atto di cura che va riconsiderata, esiste per esempio un 5% di infezioni per intervento di protesi al ginocchio al di sotto del quale non si riesce a scendere, pur operando con la migliore equipe del mondo e nel miglior ospedale che ci sia. E stiamo parlando di un intervento di certo non tra i più complessi.

Al contrario dell’Italia in molti Stati la colpa medica non è considerata reato penale. Tale quadro si accorda con la teoria, ormai consolidata, secondo la quale gli errori vanno visti non tanto come il prodotto della fallibilità personale, quanto come le conseguenze di problemi più generali presenti nell’ambiente e nell’organizzazione di lavoro.[5] Infatti l’errore nella maggioranza dei casi nasce da un malfunzionamento di un processo assistenziale in cui sono coinvolti più di un professionista e non soltanto chi ha in carico il paziente.[6]  

Ricordiamo che, anche se viene definita colpa medica, in realtà riguarda non solo i medici ma tutti i professionisti sanitari sottoposti a responsabilità professionale come infermieri, ostetriche, fisioterapisti, ecc.

Bisogna dire che dimostrare la responsabilità penale di un professionista non è facile, infatti mentre è possibile dimostrare che si è verificato un errore, non altrettanto è provare che tale errore sia stata la causa di un decesso.[7] Anche da questo deriva il maggior numero di condanne in sede civile (risarcimenti) piuttosto che in sede penale. In molti casi le denunce penali sono utilizzate dagli avvocati più come modo per “velocizzare” il processo civile (cioè per spingere l’ospedale a risarcire più in fretta) che per reale sussistenza di una responsabilità penale.

Ricordiamo, per meglio collocare le informazioni successive, che la legge configura la colpa grave in tre tipologie: negligenza (il sanitario agisce con superficialità), imprudenza (agisce con avventatezza) e imperizia (non vengono rispettate le linee guida sul caso).

Anche in Italia si moltiplicano le voci in favore di un’abolizione della colpa penale in ambito sanitario. In realtà la “legge Gelli”, la legge sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure,  ha già operato una depenalizzazione e riguarda la colpa lieve da imperizia qualora siano state osservate linee guida o buone pratiche (il concetto vale solo per l’imperizia e non per l’imprudenza e la negligenza, ritenute condotte non scusabili).[8] Rimane la colpa grave che è quella che si configura in caso di errore grossolano e macroscopico come quando, per esempio, un chirurgo lascia uno strumento nell’addome del paziente o l’infermiere applica una sacca di sangue al paziente sbagliato. 

Qualcuno ha obiettato che allora si dovrebbe abolire la colpa penale in ogni campo professionale, ma non si può certo paragonare la medicina, che non è una scienza esatta, ad altre professioni che fanno del calcolo e dei numeri una delle loro prerogative come per esempio ingegneri, architetti, ecc. 

Questi gli argomenti a favore, vediamo ora quelli contro.

In primo luogo, relativamente alla presunta inefficacia delle denunce presentate in sede penale nei confronti del personale sanitario, spesso sbandierata, per il quale il 95% di queste si risolverebbero in un nulla di fatto, bisogna dire che in realtà queste non si concludono con un’assoluzione ma in gran parte con la prescrizione del reato, il che lascia sottintendere che una responsabilità c’era ma si è poi scelto di non procedere solo per scadenza dei termini.[9] 

Poi, se è vero che non tutti gli esiti negativi sono frutto di un errore e che, comunque, l’errore è una componente ineliminabile della natura umana vi sono anche molti che affermano che la depenalizzazione ridurrebbe molto l’effetto deterrente, dissuasivo dell’azione giudiziaria e che un comportamento troppo “leggero” sarebbe poco rispettoso verso la sicurezza del paziente. Mentre la cultura della cosiddetta “nessuna colpa” (no blame culture) risulta essere appropriata e applicabile al verificarsi di molti eventi avversi senza danno o danno lieve, negli eventi con danno, invece, è opportuno verificare e accertare eventuali responsabilità, come la stessa Costituzione richiede. Il concetto di cultura “giusta” della sicurezza deve essere promosso nelle organizzazioni sanitarie, anche nel tentativo di conciliare le due esigenze, da una parte di assenza di colpa e dall’altra di individuazione di responsabilità. È opportuno distinguere quindi l’errore umano (come in caso di svista o dimenticanza) dal comportamento sconsiderato (ad esempio, ignorare per negligenza le misure di sicurezza richieste).[10] 

L’eventuale abolizione della colpa penale in ambito sanitario non vedrebbe comunque scalfito il diritto del paziente ad ottenere un equo risarcimento del danno (responsabilità civile). A differenza del reato penale, infatti, a livello civile i risarcimenti non hanno bisogno di una certezza oltre ogni ragionevole dubbio dell’errore per essere accordati. Non bisogna poi dimenticare che le sanzioni disciplinari e ordinistiche possono essere anche molto severe e  andare per il sanitario, in caso di accertata violazione, dalla sospensione dello stipendio fino al licenziamento (ne abbiamo parlato in questo articolo). Vi è inoltre l’ipotesi di danno erariale per il quale la Corte dei Conti può stabilire, in caso di condanna per colpa grave passata in giudicato, di rivalersi sul professionista per il recupero delle somme versate al paziente, o ai suoi familiari in caso di decesso (la cosiddetta “Rivalsa”) Non ultimo, le ultime previsioni normative consentono alle compagnie assicurative, in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell’assicurato (medico, infermiere, ecc.), la possibilità di recedere dal contratto oppure di agire aumentando o diminuendo il premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, analogamente a quanto già avviene oggi per la RC auto.[11] 

 

In un altro articolo abbiamo visto quando si configura la colpa penale in ambito sanitario (link). 

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BIBLIOGRAFIA

[1] Lawton R, Parker D “Barriers to incident reporting in a healthcare system” BMJ Quality & Safety 2002;11:15-18

[2] Nicholson AN Tait PC. “Confidential reporting: from aviation to clinical medicine”. Clin Med 2002; 2: 234–6

[3] Helmreich RL, Merritt AC. “Culture at work in aviation and medicine”. Aldershot, UK, Ashgate Publishing, 1998

[4] K.R. Popper. “Congetture e confutazioni”. Bologna, Il Mulino, 1972

[5] Reason J. “Human error: models and management”. Bmj, 2000

[6] Schiff  GD, Hasan  O, Kim  S,  et al.  “Diagnostic error in medicine: analysis of 583 physician-reported errors“.  Arch Intern Med. 2009;169(20):1881-1887 (link)

[7] Convegno “La responsabilità professionale in sanità: scenari futuri, sfide e criticità“. Camera dei Deputati, Roma, 15 aprile 2024

[8] Legge n. 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Art. 6

[9] Convegno “La responsabilità professionale in sanità: scenari futuri, sfide e criticità“. Camera dei Deputati, Roma 15 aprile 2024. Intervento del Prof. A. Sammarco, Univ. degli studi di Salerno  

[10] AGENAS. “Sicurezza delle cure e responsabilità professionale sanitaria”. Rivista Monitor, Anno III numero 48 /2023. Pag. 14

[11] DM 232/2023 (decreto attuativo Legge 24/2017, cosiddetta legge Gelli)

 

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