La polizza colpa grave sanitaria protegge sempre contro eventuali richieste di risarcimento danni da parte del paziente?
(aggiornato marzo 2024)
Come previsto dalla legge n. 24/ 2017 (cosiddetta legge “Gelli”) tutti i professionisti sanitari, che operino in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, hanno l’obbligo di stipulare una propria polizza assicurativa per responsabilità civile per “colpa grave”.[1] Ma cosa si intende per colpa grave? Con questo termine si intende il compimento da parte del professionista di un errore grossolano o una grave inosservanza di leggi e regolamenti. È, in sostanza, una colpa non scusabile.
Se si vuole fare un esempio, si pensi al chirurgo che “dimentica” le pinze nell’addome del paziente o all’infermiere che applica la sacca di sangue al paziente sbagliato (evenienze, queste descritte, tutt’altro che infrequenti).
L’assicurazione per colpa grave sanitaria è già obbligatoria, pertanto chi non è assicurato per responsabilità civile per colpa grave deve attivarsi immediatamente per non essere esposto a rischi.
Il legislatore, ricordiamo, fissa a 10 anni il termine utile per i pazienti per presentare una richiesta di risarcimento danni alla struttura sanitaria, per fatti cagionati dal proprio personale.
Ciò comporta che, teoricamente, l’operatore potrebbe ricevere una richiesta risarcimento danni fino a 10 anni dopo l’effettivo verificarsi di un fatto a lui imputabile. Da qui la necessità di “coprirsi” attraverso la stipula di una polizza che garantisca un periodo temporale di copertura di 10 anni verso il passato (retroattività).
In caso contrario un operatore rischia di rimanere scoperto, questo perchè oggi tutte le compagnie che offrono una assicurazione per colpa grave sanitaria operano in regime cosiddetto “claims made” (in italiano “a richiesta effettuata”) che conferisce copertura per tutti i fatti professionali accaduti nell’anno di copertura dell’assicurazione sempre che si abbia ricevuto un reclamo da parte del paziente danneggiato nell’anno in corso e lo stesso reclamo sia stato comunicato alla compagnia assicurativa.[2] Nelle polizze “claims made” quindi, non è tanto importante quando è avvenuto l’evento lesivo, ma quando perviene la notizia per la prima volta della richiesta di risarcimento alla compagnia assicuratrice.
La soluzione, per ovviare a eventuali scoperture è, o pagare ogni anno il rinnovo dell’assicurazione sanitaria con la stessa compagnia o, se si cambia compagnia, richiedere un periodo di retroattività di almeno 10 anni.[3] In questo modo la copertura assicurativa opera anche per eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la stipula delle polizza, sempre che la richiesta di risarcimento avvenga dopo la stipula dell’assicurazione (non ci si può assicurare dopo aver saputo di essere stati denunciati). Per esempio, se la polizza è vigente nel 2024, essa copre fatti verificatisi dal 2014 in avanti, anche se denunciati al sanitario (e da questi al proprio assicuratore) nell’arco del 2024. Avere una polizza con retroattività illimitata sarebbe l’ideale in quanto il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere solo da quando effettivamente il paziente danneggiato sporge denuncia, la qual cosa potrebbe avvenire anche molto tempo dopo i fatti oggetto di contestazione, quindi non sarebbero passati solo dieci ma di più.[4]
La stessa cosa occorre fare in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale (es. attività libero professionale, pensione, fuoriuscita anticipata dal lavoro, ecc.) prevedendo un periodo di ultrattività che copra fatti denunciati in una data successiva alla scadenza della polizza. In pratica con questa copertura, in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale, sarebbero garantiti tutti gli eventi accaduti durante il periodo di vigenza della polizza, ma denunciati nei 10 anni successivi.
La legge Gelli prevede già la presenza della clausola relativa alla retroattività e ultrattività nelle polizze per responsabilità civile professionale,[5, 6] è bene comunque accertarsi in sede di stipula del contratto che dette garanzie agiscano realmente, facendo lo stesso attenzione qualora si scelga un’altra compagnia per la propria polizza colpa grave sanitaria.
In un altro articolo abbiamo parlato dell’importanza di aderire ad una polizza tutela legale contro gli errori in corsia (qui).
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BIBLIOGRAFIA
[1] Legge n. 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale sanitaria”. Art. 10, comma 3
[2] Belardo A. “Il regime claims made nelle polizze professionali medici”. Articolo pubblicato sul sito “diritto.it” il 26-05-2017
[3] Iodice A. “Dermatologa condannata a pagare 90mila euro, l’assicurazione le nega la copertura: «Colleghi, attenzione alla clausola claims made»”. Articolo pubblicato online sul sito “Sanitainformazione” il 9 Febbraio 2021 (link)
[4] Codice Civile. Art. 2952, comma 3
[5] Legge n. 24/2017. Art. 11
[6] Decreto 15 dicembre 2023 , n. 232. Art. 5, comma 2