Quali conseguenze comporta una condanna per colpa grave sanitaria dal punto di vista civile, penale e disciplinare?
Tutte le volte che un operatore sanitario causa un danno al paziente per non essersi comportato secondo i dovuti criteri di diligenza, prudenza e perizia ci troviamo di fronte a una colpa professionale. Ma che cos’è la colpa? Un evento si verifica per colpa e quindi per questo si dice che è “colposo” in tutti i casi in cui il soggetto, pur potendo prevedere che la sua azione era tale da produrre conseguenze dannose o pericolose, ha agito con scarsa attenzione o con leggerezza, senza cioè adottare quelle precauzioni che avrebbero impedito il verificarsi dell’evento.
Quando la colpa è “grave”?
Il nostro ordinamento giuridico prevede due gradi di colpa, la colpa lieve e la colpa grave, cosi definite:
– La colpa grave è ravvisabile nella condotta di colui che agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza, omettendo di osservare anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti, in quell’ambito, osservano e avrebbero osservato. In altre parole per colpa grave si intende il compimento da parte del professionista di un errore grossolano, non scusabile.[1]
– La colpa lieve sorge quando non viene usata la diligenza, la prudenza e la perizia propria dell’uomo medio.
Colpa grave in ambito penale
In ambito penale il dolo (cioè la volontarietà) e la colpa sono considerati gli “elementi psicologici del reato”, sono cioè gli elementi imputabili alla volontà del soggetto di compiere una determinata azione.
L’art. 43 del codice penale stabilisce che un evento “è colposo o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”. In pratica il soggetto commette un reato non perché aveva la volontà di compierlo ma perché non ha utilizzato la dovuta e richiesta diligenza.
Il comportamento colposo che perlopiù si riscontra, in ambito sanitario, è quello legato ad imperizia. La legge 24/2017 (meglio nota come legge “Gelli”) ha introdotto nel codice penale l’art. 590 sexies[2] che esime da responsabilità penale gli operatori sanitari qualora siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali (il concetto vale solo per l’imperizia e non per l’imprudenza e la negligenza, in quanto condotte non scusabili). In merito la Corte di Cassazione ha recentemente stabilito[3] [4] che il sanitario è punibile anche quando la scelta delle linee guida o delle buone pratiche clinico-assistenziali è stata corretta, ma la loro esecuzione, cioè l’applicazione alla fattispecie concreta, è stata sbagliata; in questo caso il sanitario risponde solo per colpa grave, cioè per errore grossolano o macroscopico (è esclusa la colpa lieve).
Colpa grave in ambito civile (risarcimento danni)
In ambito civile la colpa è uno gli elementi che il danneggiato deve provare per dimostrare l’errore del sanitario,[5] ed avere quindi diritto ad un equo risarcimento del danno.
Se un sanitario causa un danno a un paziente con una sua condotta colposa nello svolgimento delle proprie mansioni, l’onere del risarcimento ricade sulla struttura sanitaria.[6] Ciò non vale in caso di colpa grave. In caso di condanna del sanitario per colpa grave la legge obbliga le strutture sanitarie a rivalersi sul dipendente per il recupero delle somme versate (la cosiddetta “rivalsa”). Per tutelare gli operatori la legge Gelli ha introdotto l’obbligo per ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in strutture o in enti privati, di provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione che copra da responsabilità civile per colpa grave.[7]
Cosa accade a chi non è assicurato? L’operatore che sia sprovvisto di assicurazione, in caso di condanna per colpa grave, dovrà rifondere all’azienda, a titolo di rivalsa, una somma corrispondente alla sua retribuzione annua lorda moltiplicata per tre il che significa, facendo l’esempio di un infermiere, sborsare una cifra che si aggira intorno ai 90.000 euro. È proprio per salvaguardare gli operatori da tale rischio che la legge Gelli ha introdotto l’obbligo di assicurazione. Pertanto chi non è assicurato per responsabilità civile per colpa grave deve attivarsi immediatamente per non essere esposto a rischi.
Colpa grave in ambito disciplinare
Anche se non si parla specificatamente di colpa grave sanitaria esistono norme che specificano una serie di ipotesi in cui si può licenziare il dipendente pubblico che si sia reso responsabile di gravi comportamenti.[8] Ad esempio in caso di condanna penale definitiva che preveda l’interdizione perpetua dai pubblici uffici,[9] o qualora la condanna riguardi fatti che da soli possono comportare il licenziamento disciplinare.[10]
In un altro articolo abbiamo parlato dell’obbligo di assicurazione per responsabilità professionale sanitaria previsto dalla legge “Gelli” (qui).
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BIBLIOGRAFIA
[1] Corte dei conti reg. Veneto 17.3.98, n. 236, Ragiusan, 1998, n. 170-1, 107)
[2] Legge n. 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Art. 5
[3] Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 21 dicembre 2017, Pres. Canzio, Rel. Vessichelli, Ric. Mariotti (informazione provvisoria)
[4] Cass. Sez. Unite, 22/02/2018, n. 8770/18
[5] “Massimali Assicurazioni professionali: cosa sapere“. Articolo pubblicato sul siti web Consulcesi il 19/07/2022
[6] ’Art. 2043 c.c. (Responsabilità extracontrattuale)
[7] Legge n. 24/2017. Art. 10, comma 3
[8] D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017
[9] “Cause licenziamento dipendente pubblico“. Articolo pubblicato il 21 Ottobre 2018 sul portale di informazione giuridica “La legge per tutti”, disponibile al seguente link
[10] CCNL Comparto sanità. Codice disciplinare