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Chiamata al 118: aspetti relativi alla privacy del chiamante

Vediamo quali norme tutelano la privacy del cittadino in caso di chiamata al servizio di emergenza sanitaria

 

Come noto il 118 (o il 112 nelle Regioni già raggiunte da questo servizio) è il numero di telefono cui rivolgersi nei casi di emergenza sanitaria quindi, per esempio, quando si assiste ad un malore o un incidente stradale. Può succedere in alcuni casi che i cittadini siano restii a chiamare i soccorsi temendo l’eventualità, in futuro, di essere chiamati a testimoniare in tribunale riguardo ai fatti cui abbiano assistito.

Questo timore è infondato perchè la legge vigente protegge i dati personali del cittadino che effettua una chiamata ai servizi d’emergenza, compreso il 118, tutelando il nome e il numero telefonico di chi effettua la chiamata. Anche la conversazione, quindi la registrazione telefonica, che intercorre tra cittadino e Centrale Operativa 118 all’atto della richiesta di soccorso è tutelata dalla privacy e quindi non può essere acquisita, se non da chi l’ha effettuata (potrebbe essere acquisita da terzi ma solo se non contenente dati sensibili del chiamante, come numero di cellulare, nominativo, ecc.).

Questo perchè la normativa vigente in materia di privacy[1, 2] considera la violazione dei dati un vero e proprio reato, punito molto severamente dal nostro ordinamento, sia in ambito civile che penale. La norma che impone il rispetto del trattamento dei dati è contenuta nell’articolo 5 del GDPR (il Regolamento europeo sulla privacy), la cui formulazione permette di sanzionare tutti i comportamenti che sono ritenuti contrastanti con la tutela della privacy.[3] 

L’unica eccezione è rappresentata da ipotesi di reato per le quali sono previste sanzioni civili o penali (es. omissione di soccorso, omicidio stradale, ecc.). In questo caso l’Autorità giudiziaria può chiedere al 118 tutti i dati che ritiene opportuno per l’accertamento dei fatti, indipendentemente dalla volontà dei soggetti interessati, in quanto l’interesse pubblico sovrasta quello individuale.

Nella maggior parte dei casi la richiesta dei dati e dei documenti custoditi dal 118 avviene a fini assicurativi, per richieste di risarcimento danni. In questo caso il cittadino (spesso per mezzo del proprio legale) ha diritto a chiedere la documentazione che lo riguarda[4] ma non i dati che riguardano gli altri soggetti coinvolti nell’incidente.

I documenti in questione sono la “Scheda di ambulanza” che rappresenta il documento compilato per ogni persona soccorsa dalle équipe di soccorso che è intervenuta, contenente i parametri vitali rilevati e le altre prestazioni eventualmente effettuate sul paziente e il “Cartellino di Emergenza” un documento redatto dalla Centrale Operativa, contenente tutti i dati desunti dalle comunicazioni intercorse fra utente e Centrale Operativa e fra Centrale Operativa e mezzo di soccorso, comprensivo di orari, indirizzo e altri riferimenti.[5]

La scheda di soccorso ha la stessa dignità di una cartella clinica pertanto questa va conservata illimitatamente poiché rappresenta un atto ufficiale, indispensabile a garantire la certezza di un diritto.[6]

Effettuare la chiamata al 118, oltre che un dovere civico nei confronti di chi ha bisogno di assistenza, è anche una garanzia legale per il cittadino. È bene sapere infatti che non chiamare il 118 in caso di necessità costituisce Omissione di soccorso,[7] un reato molto grave per il quale si rischiano pesanti sanzioni, pene che potrebbero essere aumentate qualora dall’omissione derivino lesioni o addirittura il decesso della vittima.

Ma quando si deve chiamare il 118? Ecco tutto quello che si deve sapere, a cura del servizio 118 di Lecco (clicca qui).

 

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BIBLIOGRAFIA

[1] Legge 196/2003 “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali” (c.d. “Codice della privacy”)

[2] Zeppilli V. “Responsabilità medica e privacy“. Articolo pubblicato online sul sito StudioCataldi il 24 febbraio 2021

[3] “GDPR  General Data Protection Regulation” (Regolamento europeo sulla privacy). Art. 5

[4] Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. Artt. 22-28

[5] Regione Puglia. Sito internet 118 Bari soccorso. Richiesta Schede Intervento 118 (link)

[6] Ministero della Sanità, circolare 19 dicembre 1986, n. 61

[7] Art. 593 codice penale, “Omissione di soccorso”

 

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