La recente Legge n. 24/2017 sulla responsabilità professionale sanitaria ha segnato una sostanziale rivoluzione in materia di responsabilità civile e penale degli operatori sanitari
L’espressione “ responsabilità professionale ” indica l’eventualità che il professionista sia chiamato a rispondere ad una qualche autorità giudicante di una condotta riprovevole. Le responsabilità civile e penale degli operatori sanitari sono notevoli: rispondono in sede civile dei danni cagionati al paziente ed in sede penale per le condotte previste dall’ordinamento giuridico come reati.
La recente Legge n. 24/2017 (c.d. “Gelli-Bianco”) sulla responsabilità professionale sanitaria, entrata in vigore il 01 aprile 2017, nata con l’obiettivo di combattere l’aumento indiscriminato del contenzioso medico-legale e il fenomeno della “medicina difensiva”, ha portato importanti novità in materia di responsabilità civile e penale degli operatori sanitari. Vediamo di seguito i due ambiti.
Ambito civile
In ambito civile la responsabilità professionale diviene di natura “extracontrattuale” per gli esercenti la professione sanitaria in ambito pubblico, cosa che obbliga il paziente che ha subito un danno in ospedale a dimostrare la colpa di chi l’ha curato. Vi è quindi l’inversione dell’onere della prova rispetto alla normativa precedente quando era il sanitario a doversi difendere da eventuali accuse.
La responsabilità professionale della struttura sanitaria resta “contrattuale” e quindi in questo caso spetta all’ospedale o alla Asl provare di non avere responsabilità per i danni subiti dal paziente. [1] Questo è un grosso vantaggio per il paziente, che deve dimostrare unicamente di essersi rivolto alla struttura e di aver subito un danno. Questa regola vale anche nel caso in cui i sanitari siano stati scelti dal paziente e non siano dipendenti della struttura stessa.
Altra importante novità prevista dalla legge 24/2017 riguarda l’obbligo per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di assicurarsi per responsabilità civile contro terzi anche per danni causati dal personale a qualunque titolo operante. La legge stabilisce inoltre l’obbligo per ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in strutture o in enti privati, di provvedere alla stipula di un’adeguata polizza di assicurazione. Questo al fine di garantire efficacia all’azione di rivalsa da parte delle strutture nei confronti dei Professionisti. Abbiamo parlato della rivalsa in questo articolo.
In materia di risarcimento del danno al cittadino la legge prevede:
- la possibilità per il cittadino di rivolgersi direttamente all’assicurazione della struttura
- il tentativo obbligatorio di conciliazione per chi intenda esercitare un’azione innanzi al giudice civile
Pertanto il cittadino che riterrà di aver subito un danno da malpractice medico-sanitaria potrà innanzitutto rivolgersi direttamente all’assicurazione della struttura, come accade oggi per l’RC Auto (per questa procedura si è in realtà ancora in attesa dei decreti attuativi previsti dalla legge Gelli, per cui non è al momento operativa). Se non soddisfatto potrà agire attraverso la conciliazione obbligatoria. Se neanche questa soluzione funziona potrà intentare un procedimento civile contro la struttura sanitaria, e in questo caso l’onere della prova rimane come prima a carico della struttura che dovrà dimostrare di essersi comportata correttamente. Se invece il cittadino intenderà rivalersi civilmente nei confronti di un determinato sanitario, dovrà lui stesso dimostrare di aver subito il danno.
La legge vigente consente a chi ha subito un danno di costituirsi parte civile nel processo penale per consentire alla vittima di un reato di chiedere il risarcimento dei danni direttamente nel processo penale.
Ambito penale
In ambito penale viene introdotto all’interno del codice penale italiano l’art. 590 sexies il quale prevede l’esclusione della responsabilità penale in carico a tutti gli operatori sanitari nei casi di imperizia qualora siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida. [2] Si giunge di fatto alla depenalizzazione dell’atto sanitario: i medici, gli infermieri e gli altri operatori sanitari non saranno più perseguibili penalmente se il loro comportamento sarà stato conforme alle linee guida (il concetto è riferito all’imperizia, il sanitario continuerà a rispondere in caso di imprudenza e negligenza). Spetterà al Ministero della Salute selezionare le più importanti e rappresentative Società scientifiche (ma anche enti, istituzioni ed associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie) che verranno incaricate di elaborare tali linee guida. Qualora dovessero mancare le suddette raccomandazioni, i professionisti sanitari si atterranno alle buone pratiche clinico-assistenziali (in pratica, alle evidenze scientifiche) [3].
Condizione posta dall’art. 590 sexies per esimere da responsabilità il sanitario è che le “predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”. Questo significa che il professionista sanitario dovrà valutare preliminarmente l’adeguatezza delle linee guida al caso concreto cioè alle peculiarità del singolo paziente. In caso decida di discostarsene, per qualunque ragione, [4] non troverà più applicazione l’art. 590 sexies ma gli art. 589 c.p. (omicidio colposo), 590 c.p. (lesioni personali colpose) e art. 43 c.p. (elemento psicologico del reato).
Sul tema delle linee guida sono intervenute le Sezioni Unite penali della Cassazione,[5, 6] interpellate alla luce di alcuni dubbi interpretativi su quale fosse, inequivocabilmente, in tema di responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria per morte o lesioni personali, l’ambito di esclusione della punibilità previsto dall’art. 590-sexies cod. pen. introdotto dall’art. 6 della legge 24/2017. Ne parliamo in questo articolo.
In un altro articolo abbiamo parlato della responsabilità civile (risarcimento danni) in ambito sanitario (qui).
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NORMATIVA
[1] Legge 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Pubblicata su GU Serie Generale n.64 del 17-3-2017. Art. 7
[2] Legge n. 24/2017. Art. 6
[3] Legge n. 24/2017. Art. 5
[4] Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, 7 giugno 2017 (ud. 20 aprile 2017), n. 28187
[5] Cassazione, Sezioni Unite, sent. 21 dicembre 2017, Pres. Canzio, Rel. Vessichelli, Ric. Mariotti (informazione provvisoria). Documento disponibile al seguente link
[6]Cass. Sez. Unite, 22/02/2018, n. 8770/18