Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che in mancanza di linee guida accreditate secondo i criteri della legge Gelli sono di riferimento solo le buone pratiche clinico-assistenziali
La legge n. 24/2017 (meglio nota come “legge Gelli”) sulla responsabilità professionale sanitaria[1] ha introdotto l’adesione alle linee guida come fattore esimente da responsabilità per gli operatori sanitari per i casi imperizia. La stessa legge prevede che in mancanza di linee guida l’operatore sanitario dovrà attenersi alle “buone pratiche clinico-assistenziali”.
La legge Gelli stabilisce che le linee guida potranno essere elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati, società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in un apposito elenco istituito dal Ministro della Salute. Le linee guida, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti di legge, entreranno a far parte del Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), organismo gestito dall’Istituto Superiore di Sanità.
Secondo una recente sentenza le linee guida attualmente vigenti e non approvate secondo l’iter previsto dalla “legge Gelli” non possono essere considerate nei giudizi sulla responsabilità colposa medico-sanitaria. Infatti con la recente sentenza n. 47748 del 19 ottobre 2018 la Cassazione penale, chiamata a pronunciarsi su un caso di malasanità, ha specificato che “in mancanza di linee-giuda approvate ed emanate mediante il procedimento di cui all’art. 5 della legge n. 24 del 2017, non può farsi riferimento all’art. 590 sexies c.p., se non nella parte in cui questa norma richiama le buone pratiche clinico-assistenziali…“.[2]
La stessa sentenza ha affermato che solo quando le linee-guida verranno emanate, queste costituiranno “il fulcro dell’architettura normativa e concettuale in tema di responsabilità penale dell’operatore sanitario“.
Come detto la legge Gelli prevede che in mancanza di linee guida l’operatore sanitario si dovrà attenere alle “buone pratiche clinico-assistenziali”. Ma che cosa sono? Gli esperti ricomprendono in tale categoria sia le prove di efficacia desumibili dalla letteratura scientifica accreditata sia tutti i documenti, comunque denominati, di qualsiasi estrazione essi siano, purché elaborati con metodologia dichiarata e ricostruibile e basati su evidenze scientifiche (es. percorso diagnostico-terapeutico, protocollo, standard, procedura, conferenza di consenso, ecc.).[3]
Pertanto, in attesa dell’emanazione delle linee guida da parte del Sistema nazionale linee guida (SNLG) e dei tempi tecnici necessari alla loro verifica, validazione e pubblicazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità (lo stesso Istituto profila tempi lunghi per questo adempimento) nei giudizi per responsabilità sanitaria può farsi riferimento all’articolo 590-sexies del codice penale solo nella parte in cui richiama le buone pratiche clinico-assistenziali.[4] [5]
Considerando la sempre crescente mole di cause per responsabilità medico-sanitaria le aziende sanitarie dovrebbero porsi con urgenza il problema dell’adesione alle linee guida (o alle buone pratiche clinico-assistenziali, in mancanza di queste) considerando le conseguenze civili e penali alle quali vanno incontro in caso di inadempienza. Ne parliamo in questo articolo.
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BIBLIOGRAFIA
[1] Legge n. 24/2017. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Pubblicata su GU Serie Generale n.64 del 17-3-2017. Art. 5
[2] Corte di Cassazione, IV Sez. penale, sentenza n. 47748 del 22 giugno 2018
[3] Benci L., Bernardi A., Fiore A., et al. “Sicurezza delle cure e responsabilità sanitaria” (Commentario alla legge 24/2017). Edizioni Quotidiano Sanità. Roma 2017, pagg. 72-79
[4] Ruggieri R. “Art. 590 sexies c.p., SC: “Opera solo per le buone pratiche, non anche per le linee guida”. Articolo pubblicato sul portale giuridico www.avvocatirandogurrieri.it il 24-10-2018 e disponibile al seguente link
[5] Zeppilli V. “Responsabilità medica: best practices e linee guida sono equiparabili?“. Articolo pubblicato sul portale giuridico www.studiocataldi.it e disponibile al seguente link