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Il fenomeno dell’aggressione al personale sanitario, analisi e critica di un rischio integrato

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un articolo della Dott.ssa Letizia Cascio sul fenomeno delle aggressioni al personale sanitario 

 

L’aggressione al personale sanitario è purtroppo un fenomeno importante ed impegnativo, “si stimano solo 16mila aggressioni nel 2023” afferma il Ministro della Salute Orazio Schillaci in occasione della Giornata Nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari che si celebra il 12 marzo, un dato che impone un rinnovo del sistema sanitario nelle procedure e nell’organizzazione.

Un fenomeno che interseca il diritto alla salute che si manifesta nel bisogno di cura e di ascolto ed il diritto a svolgere il proprio lavoro in un luogo sicuro.

Gli interventi strutturali, anche legati al DM 77/2022 che puntano ad una prima risposta rispetto il bisogno di assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale incontra il necessario investimento sull’incremento del personale sanitario ed amministrativo.

Entrambe le soluzioni sembrano essere le più immediate valutabili come azioni di mitigazione del rischio, ma andiamo nel dettaglio.

Come dicevamo, il diritto alla salute, sancito dalla nostra Costituzione all’art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti” tuona appunto con la potenza di un diritto fondamentale, che in uno stato democratico si intende quella norma minima atta a garantire che tutti i cittadini siano trattati con dignità.

La stessa Costituzione Italiana prevede agli articoli 2, 32 e 41 la tutela della persona umana nella sua integrità psico-fisica come principio assoluto ai fini della predisposizione di condizioni ambientali sicure e salubri.

Anche “La Carta europea dei diritti del malato” proclama 14 diritti che mirano a garantire un “alto livello di protezione della salute umana” in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea dove al Titolo IV “Solidarietà” sancisce all’art. 35[1] Protezione della salute “Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana”.

Nel Testo unico di Sicurezza, D.Lgs. n.81/2008, il rischio aggressioni non è ancora regolamentato, come altri rischi “tradizionali”, pur potendo rientrare nell’ articolo 18[2] del TUS tra gli Obblighi del datore di lavoro e del dirigente.

Nella Relazione annuale per l’anno 2022[3] dell’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e Socio-sanitarie (ONSEPS), istituito dalla legge 14 agosto 2020, n. 113 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”, rifacendosi sull’attività dell’Osservatorio europeo sui rischi dell’European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), ha stimato la principale criticità nell’eccessivo tempo di attesa nell’erogazione delle prestazioni.

L’OMS e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) hanno proposto una definizione generale di violenza sul luogo di lavoro: “Incidenti in cui i lavoratori sono abusati, minacciati o aggrediti in situazioni correlate al lavoro, incluso il trasferimento, e che comportano un rischio implicito o esplicito per la loro sicurezza, benessere o salute” (OMS 2002, ILO 2006).

Nel 2007 Il Ministero della Salute pubblica la Raccomandazione Ministeriale n.8[4] “Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari” definendo gli episodi di violenza contro operatori “eventi sentinella”, in quanto segnali della presenza nell’ambiente di lavoro di situazioni di rischio che richiedono l’adozione di misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, identificando la maggiore frequenza nelle aree “servizi di emergenza-urgenza; – strutture psichiatriche ospedaliere e territoriali; – luoghi di attesa; – servizi di geriatria; – servizi di continuità assistenziale”.

E’ bene ricordare quindi a tal proposito che un “evento sentinella”, secondo la definizione che ci fornisce il Ministero della Salute, è un “Evento avverso di particolare gravità, potenzialmente indicativo di un serio malfunzionamento del sistema, che può comportare morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario. Per la loro gravità, è sufficiente che si verifichi una sola volta perché da parte dell’organizzazione si renda opportuna a) un’indagine immediata per accertare quali fattori eliminabili o riducibili lo abbiamo causato o vi abbiano contribuito e b) l’implementazione delle adeguate misure correttive”[5]. Gli eventi sentinella che si ha l’obbligo di segnalare al Ministero sono esattamente 16, al numero 12 è appunto presente Atti di violenza a danno di operatore.

Nel Protocollo di Monitoraggio degli Eventi Sentinella[6] 6° Rapporto (Gennaio 2005 – Dicembre 2020) al terzo posto della Tabella 1 “Tipologia di Evento Sentinella segnalato (periodo di riferimento: 2005 – 2020)” vi troviamo Atti di violenza a danno di operatore in numero 1245 pari al 13.87% che corrisponde nella Tabella 5 dal titolo “Esito per Tipologia di Evento Sentinella (periodo di riferimento: 2005 – 2020)” a “Richiesta di trattamenti psichiatrici e/o psicologici specifici in conseguenza di tentativi di suicidio o violenza subita nell’ambito della struttura” in un totale di 23, numero più alto dopo l’evento sentinella n. 10) Suicidio o tentato suicidio di paziente in ospedale, che si stanzia su 116.

Il tema è sempre presente in tutti gli ordini professionali di riferimento a livello Nazionale, in particolare ad esempio, l’Ordine dei Medici della Provincia di Palermo già nell’inverno 2022 all’interno di un percorso di incontri a tema Sanità e Autonomia Speciale nella Regione Siciliana istituì uno dei gruppo di lavoro che aveva come  focus proprio la Prevenzione degli Atti di Violenza a danno degli Operatori Sanitari, un gruppo al quale partecipai e che vide la presenza di esperti che proposero delle possibili soluzioni multidisciplinari.

Di recente l’Assessorato della Salute Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione Siciliana ha pubblicato con D.A. n. 315 del 28 marzo 2023[7] le “Linee Guida per la prevenzione degli atti di violenza e delle aggressioni verbali e/o fisiche a danno degli operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche della Regione Siciliana”, corredandole di una serie di Allegati che mirano alla gestione del fenomeno in maniera decisamente proattiva ed integrata.

Documento di estrema validità che guida le organizzazioni a valutare il rischio specifico partendo da una valutazione strutturale, considerando il contesto lavorativo, l’utenza, il setting ed anche la formazione e la comunicazione del personale.

Viena proposto una scheda di segnalazione specifica che funge da incident reporting ma che ha caratteristiche più dettagliate rispetto al fenomeno distinguendo anche le varie tipologie di aggressione.

Viene valutato poi uno screening sulle esperienze e competenze dell’operatore somministrando un questionario conoscitivo che integra le conoscenze relative alla prevenzione dell’aggressione con le conoscenze di base del testo unico D.Lgs. 81/08, puntando poi infine a fornire un foglio informativo sugli elementi di strategia comportamentali da adattare al proprio contesto e l’affissione delle locandine “tolleranza zero” rispetto la sensibilizzazione dell’utenza.

Quest’ultimo intreccio tra comunicazione verbale e non verbale può essere la sintesi di concetto di umanizzazione, intesa come impegno a rendere i luoghi di assistenza orientati quanto più possibile alla persona, considerata nella sua interezza fisica, sociale e psicologica.

Il rispetto dei bisogni del paziente si lega  a maglie strette al rispetto del lavoro degli operatori sanitari, tanto che a livello Ministeriale non poche sono le campagna di comunicazione contro la violenza verso gli operatori sanitari e socio-sanitari con l’obiettivo sia di promuovere un sentiment positivo nei confronti degli operatori sanitari che dovrebbero essere visti come quotidianamente impegnati a far funzionare al meglio un servizio fondamentale per la comunità e soprattutto anche ricostruire il rapporto di fiducia con la popolazione, che valorizzi il lavoro dei professionisti della salute impegnati a far funzionare il sistema sanitario.

Lo stesso Protocollo di Monitoraggio degli Eventi Sentinella[8] 6° Rapporto (Gennaio 2005 – Dicembre 2020) di cui sopra alla Tabella 8. “Fattori Contribuenti” indica tra le Cause e Fattori Legati alla Comunicazione un n. 3943 pari al 58.33%.

A tal proposito infatti Il PNP 2020-2025[9] intende consolidare l’attenzione alla centralità della persona, tenendo conto di quanto sia importante migliorare l’alfabetizzazione sanitaria e ad accrescere la capacità degli individui di agire sia per la propria salute che per quella della collettività.

La comunicazione è quindi uno strumento strategico, promuovere atteggiamenti favorevoli alla salute attraverso il coinvolgimento attivo del cittadino facilitando quindi la collaborazione tra le organizzazioni sanitarie e non sanitarie, con l’obiettivo di responsabilizzare con consapevolezza il supporto alle decisioni e alle politiche sanitarie.

 

 

Letizia Cascio

Dott.ssa in Giurisprudenza,

Esperto in Risk Management ed organizzazione sanitaria

Esperto in bioetica clinica

 

 

In un altro articolo abbiamo visto cosa fare per prevenire un’aggressione (link).

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BIBLIOGRAFIA

[1] https://fra.europa.eu/it/eu-charter/article/35-protezione-della    salute?page=2#:~:text=Protezione%20della%20salute-,Articolo%2035%20%2D%20Protezione%20della%20salute,dalle%20legislazioni%20e%20prassi%20nazionali.

[2]https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=3&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=008G0104&art.idArticolo=18&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2008-04-30&art.progressivo=0#:~:text=Il%20datore%20di%20lavoro%2C%20che,casi%20previsti%20dal%20presente%20decreto

[3] Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e socio-sanitarie

[4] Raccomandazione Ministeriale n.8  “Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari”

[5] GLOSSARIO- La Sicurezza dei Pazienti e la Gestione del Rischio Clinico, 2006

[6] Protocollo di Monitoraggio degli Eventi Sentinella 6° Rapporto (Gennaio 2005 – Dicembre 2020)

[7] D.A. n. 315 del 28 marzo 2023- “Linee Guida per la prevenzione degli atti di violenza e delle aggressioni verbali e/o fisiche a danno degli operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche della Regione Siciliana

[8] Protocollo di Monitoraggio degli Eventi Sentinella 6° Rapporto (Gennaio 2005 – Dicembre 2020)

[9] Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025

 

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